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Il Federalismo fiscale: parliamone

Come precisato nella lettera di presentazione dell’iniziativa editoriale, quello che si suole definire nel nostro Paese federalismo fiscale altro non è che la traduzione impropria di una devoluzion…

Pubblicato il: 26/09/2011 – 12:36
Il Federalismo fiscale: parliamone

Come precisato nella lettera di presentazione dell’iniziativa editoriale, quello che si suole definire nel nostro Paese federalismo fiscale altro non è che la traduzione impropria di una devoluzione fiscale “all’ingrosso” in favore delle regioni ed enti locali. Infatti, è da subito apparso una accelerazione organica del processo devolutivo della fiscalità statale in favore del sistema delle autonomie territoriali. Di quel percorso che aveva trovato una prima regolazione con il d.lgs. 56/2000.
Quest’ultimo fu il decreto attuativo di un’importante legge delega, la 133/99 (“Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale”), approvato dal governo D’Alema bis. Un provvedimento che non ha, però, trovato il necessario seguito nella volontà del legislatore successivo, che – con l’adozione di provvedimenti legislativi sfacciatamente dilatori – ha indebolito la sua portata tanto da affievolire la originaria vis ispiratrice.
Tutto questo è avvenuto attraverso leggi estemporanee che hanno lasciato le cose così come erano, fino a quando il federalismo fiscale non è stato fatto politicamente proprio dalla Lega Nord che, espropriandone la paternità politica, lo ha fatto diventare il suo cavallo di battaglia. Meglio, la preda da ostentare sul proprio “camino padano”, a prescindere dal contenuto. Un contenuto che – come vedremo – è stato via via modificato tanto sensibilmente da divenire (fortunatamente) irriconoscibile rispetto alle primitive aspettative lombardo-venete, di stampo quasi scissionistiche. Ove tutto era fondato sul trattenimento assoluto del prelievo da parte delle singole regioni e la perequazione solidale rappresentava un atto di generosità piuttosto che un diritto da riconoscere in favore delle realtà più deboli.
Sarebbe troppo lungo in questa sede elencare i provvedimenti legislativi assunti in contraddizione dal 2001 con la novellata Costituzione e rappresentare i disagi creati al funzionamento di una macchina burocratica, che ha più volte riscaldato i motori senza fare un metro di corsa in avanti.
Per eventuali approfondimenti si rinvia, per chi ne avesse voglia, ai tanti studi specifici effettuati sull’argomento, molti dei quali svolti a cura del sistema universitario calabrese, su questo tema non secondo ad alcuno.
Sotto il profilo storico, il cammino del federalismo fiscale iniziò con l’anzidetto d.lgs. 56/00 che prevedeva i fondamentali della attuale riforma della finanza pubblica:
aboliva, almeno nominalmente, i trasferimenti statali in favore delle regioni in materia sanitaria, tanto da fare presagire, erroneamente, l’abrogazione del Fondo sanitario nazionale;
introduceva nell’ordinamento le compartecipazioni al gettito del prelievo erariale riferito ai rispettivi territori regionali;
rendeva duttili e, quindi, manovrabili sia l’addizionale Irpef che l’accisa sulla benzina, finalizzandole ad hoc;
insediava il concetto di cointeressenza delle regioni all’attività di accertamento fiscale, attribuendo in loro favore una partecipazione al gettito recuperato;
rimodulava l’Irap, sino a destinarla esclusivamente alle regioni;
istituiva un fondo perequativo nazionale, prevedendo criteri di assegnazione solidaristica del medesimo.
Con quest’ultima previsione, e non solo, anticipava di circa due anni quanto emerso poi dalla revisione del titolo V della Costituzione, più esattamente dal novellato art. 119. Individuava, così, con circa 11 anni di anticipo l’individuazione degli obiettivi, ai quali si sono, poi, riferiti la legge delega 42/09 e i suoi decreti delegati attuativi, relativi al prelievo regionale, provinciale e comunale. Una legge, quella del 2009, che ha fatto naturale seguito al primo tentativo di attuazione dell’anzidetto art. 119 Cost. del governo Prodi (ddl 3 agosto 2007), andato a vuoto solo a causa del prematuro ricorso alle urne.
A ben vedere, un iter complesso e per certi versi colpevolmente trascurato, che ha visto coinvolti numerosi eventi legislativi, alcuni dei quali di rango costituzionale.   
La Costituzione impegnata in diversi suoi precetti, primi fra tutti gli artt. 117 e 119, una legge delega ricchissima di principi da attuare, otto decreti legislativi attuativi, intervallati da un decreto ministeriale, costituiscono un insieme normativo di notevole portata.
Si diceva dei decreti delegati attuativi. Essi sono stati adottati dall’attuale Governo quasi tutti entro l’originario termine di 24 mesi previsto nella legge 42/09, tranne gli ultimi due, di cui uno approvato il 9 giugno 2011 (d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118) e l’altro il 28 luglio successivo e non ancora pubblicato. Si è, pertanto, registrato uno sforamento dell’originario termine di attuazione fissato nel 21 maggio 2011, risolto però dal differimento della scadenza intervenuta con la legge 85/11 che lo ha prorogato a tutto il 21 novembre prossimo.
Vedremo nel prossimo intervento di rappresentare uno schema sinottico di tutti i decreti delegati, cui fare riferimento nel corso del confronto che si intende stimolare. Questi saranno poi, nel prosieguo, analizzati singolarmente nei loro rispettivi contenuti in un rapporto di stretta interdipendenza. Ciò in quanto caratterizzano, nel loro ineludibile insieme, la riforma nella sua interezza, dal momento che costituiscono l’asso portante economico-finanziario sul quale sarà impiantato il sistema Repubblica, garante delle funzioni fondamentali degli enti che lo compongono e le prestazioni da erogarsi in favore della collettività.

* docente Unical

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