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Il Tar: «No alla revoca della protezione per il collaboratore Santaiti»

ROMA La Commissione centrale per la definizione e l`applicazione delle misure di protezione dovrà riesaminare la posizione del collaboratore di giustizia calabrese Gaetano Giuseppe Santaiti, nei co…

Pubblicato il: 23/01/2012 – 15:56
Il Tar: «No alla revoca della protezione per il collaboratore Santaiti»

ROMA La Commissione centrale per la definizione e l`applicazione delle misure di protezione dovrà riesaminare la posizione del collaboratore di giustizia calabrese Gaetano Giuseppe Santaiti, nei confronti del quale nel luglio 2010 è stata revocata la protezione dopo il suo arresto per “false dichiarazioni a difensore”. Lo ha deciso la I sezione del Tribunale amministrativo del Lazio, presieduta da Linda Sandulli. Santaiti, ritenuto esponente di primissimo piano della criminalità calabrese, fu arrestato nel maggio 2001 (era latitante dal 1993) dopo un inseguimento in una fitta boscaglia nei pressi di Sant`Elia di Seminara (Rc). Diventato collaboratore di giustizia, nel luglio 2010 gli fu revocata la protezione dopo l`arresto per false dichiarazioni al difensore. Si è rivolto quindi al Tar sostenendo che la revoca della protezione era stata disposta in mancanza dei presupposti previsti dalla legge, in quando, tra l`altro, aveva reso false dichiarazioni per salvaguardare l`incolumità fisica di madre e sorelle residenti nella città natale e non sottoposte a programma di protezione. A parere del Tar, la revoca è illegittima giacché «le ipotesi di revoca obbligatoria – si legge nella sentenza – vanno considerate tassative, con la conseguenza che non possono rientrare nell`ambito della loro applicazione condotte non espressamente contemplate quale, appunto, quella assunta nel caso di specie dal Santaiti». L`illegittimità della delibera della Commissione centrale del 28 luglio 2010 «comporta anche l`invalidità del provvedimento del 15 settembre 2010, con il quale è stata disposta la revoca del cambiamento delle generalità nei confronti dell`odierno ricorrente e dei suoi familiari». Alla luce di ciò, il Tar «ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto ai fini del riesame della posizione» di Santaiti.

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