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Il governo boccia nuovamente la legge sul Centro regionale del sangue

REGGIO CALABRIA Impugnata dal governo, modificata dal consiglio regionale e nuovamente contestata da Palazzo Chigi. Non c`è pace per la legge calabrese che istituisce il Centro regionale per il san…

Pubblicato il: 03/04/2012 – 12:26
Il governo boccia nuovamente la legge sul Centro regionale del sangue

REGGIO CALABRIA Impugnata dal governo, modificata dal consiglio regionale e nuovamente contestata da Palazzo Chigi. Non c`è pace per la legge calabrese che istituisce il Centro regionale per il sangue. L`ultima impugnativa del governo davanti alla Corte costituzionale è arrivata stamane al termine del Consiglio dei ministri. «La delibera di impugnativa – si spiega nel comunicato – è motivata dal fatto che la legge contrasta con l`articolo 2, commi 80 e 95, della legge n.191/2009 (che impone alle Regioni di rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario) e, inoltre, viola gli articoli 117, terzo comma, 120 e 81 della Costituzione».
E pensare che l`11 luglio dello scorso anno Candeloro Imbalzano, consigliere regionale del movimento “Scopelliti Presidente”, brindava con i suoi colleghi di maggioranza. Dopo mesi e mesi di battaglie nelle commissioni consiliari, l`aula di Palazzo Campanella aveva finalmente dato il suo via libera alla legge che istituiva il Centro regionale del sangue.
L`articolo 81 della Costituzione prevede, al terzo comma, che «ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte». Gli articoli 117 e 120, fanno parte del Titolo V, relativo ai rapporti tra lo Stato e le Regioni, le Province ed  Comuni. Il primo, nel suo terzo comma, prevede le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Il 120 spiega che la Regione «non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l`esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il governo – prosegue la norma – può sostituirsi a organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l`incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell`unità giuridica o dell`unita` economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».
Dall`inizio di questa nona legislatura (maggio 2010) sono già 10 le leggi calabresi impugnate dal governo.

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