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Ospedali "Riuniti", Bellinvia consulente Ma la legge lo vieta

In barba alle norme sulla trasparenza amministrativa stabilite dalla riforma Brunetta, sul sito internet dell’azienda ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria i curricula dei diri…

Pubblicato il: 24/06/2012 – 17:22
Ospedali "Riuniti", Bellinvia consulente Ma la legge lo vieta

In barba alle norme sulla trasparenza amministrativa stabilite dalla riforma Brunetta, sul sito internet dell’azienda ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria i curricula dei dirigenti medici non esistono. E neppure quelli dei vertici amministrativi. Per la verità, c’è un link alla pagina web che dovrebbe contenere vita, morte e soprattutto miracoli del personale. Il problema, tuttavia, è che, dopo averci cliccato sopra, il responso è di quelli irritanti per internauti curiosi e giornalisti impiccioni: «Pagina non trovata». Così, restano avvolti in una nebulosa i requisiti di chi occupa gli incarichi più ambiti e meglio remunerati nella pubblica amministrazione. Come Carmelo Bellinvia, che nel luglio 2010 è stato nominato dal governatore Scopelliti commissario straordinario (e successivamente direttore generale) dell’Azienda reggina, pur avendo in precedenza lavorato nello stesso ospedale.
Ai “Riuniti” della città dello Stretto, il dg era il primario (anzi, uno dei primari) del reparto di Rianimazione. Un posto di lavoro dal quale ha deciso di andare in pensione per intraprendere la carriera manageriale. Qui casca l’asino. Perché c’è una legge dello Stato ancora vigente, la 724 del 1994, che nel dettare alcune misure di razionalizzazione della finanza pubblica, in materia di pubblico impiego pone dei paletti molto stringenti nei confronti degli aspiranti grand commis. In particolare, recita l’articolo 25, «non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell’amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali» si è mantenuto «rapporto di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio». Dunque, a conti fatti, Bellinvia sarebbe dovuto andar via dall’azienda ospedaliera reggina nel lontano 2005. Cosa che però non è avvenuta. Le sanzioni previste dalla legge sono pesantissime: «In caso di inottemperanza», stabilisce sempre l’articolo 25 della legge 724, «viene disposta la decadenza dell’incarico o la fine del rapporto con provvedimento dell’autorità amministrativa competente e viene comminata una sanzione pari al 100 per cento della controprestazione pecuniaria gravante in capo all’amministrazione stessa».
Si dirà: ma può un direttore generale di un ospedale essere considerato un “consulente”? Purtroppo per Bellinvia, la risposta è affermativa. E a sancirlo non è un parere più o meno interessato, bensì una sentenza della Cassazione (la 20523 del 2008). Nella pronuncia dei giudici in ermellino, viene spiegato che un incarico apicale (nel caso di specie, di direttore amministrativo) «presso un`istituzione ospedaliera» va equiparato a una consulenza. E ciò perché si tratta «di attività avente natura di lavoro autonomo, connotata dalla prestazione di un’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, e, quindi, riconducibile alla nozione di collaborazione prevista dalla norma». La logica, spiega ancora la Cassazione, non è legata soltanto al divieto di cumulo tra la pensione e l’indennità di manager. Quello è solo uno degli aspetti che hanno ispirato il legislatore nella redazione dell’ennesima norma che la Calabria ha disatteso.

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