CATANZARO La presentazione della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio ex art. 243 bis, comma 1, del Tuel (nel testo del d.l. n.174/2012 come modificato dalla legge di conversione n.213/2012) “sospende la procedura di dissesto guidato, salvo che, alla data di presentazione della deliberazione stessa la Sezione regionale di controllo abbia già adottato la delibera di accertamento del perdurare dell`inadempimento da parte dell`ente locale delle misure correttive e della sussistenza delle condizioni di cui all`art. 244 del Tuel“. Lo hanno deciso le sezioni unite della Corte dei conti in merito alla richiesta della sezione regionale di controllo per la Calabria in merito all`eventuale dichiarazione del dissesto al Comune di Reggio. Era stata la stessa sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla quale torna ora l`incartamento per la decisione finale, a investire le sezioni unite per sapere se la nuova legge sospendeva comportava “la sospensione o interruzione o arresto tout court dell`intera procedura di dissesto guidato ex art. 6 d.lgs. n. 149/2011, indipendentemente dalla fase procedurale in cui sia giunta e dunque anche qualora siano già proceduralmente emersi sia l`inadempimento delle misure correttive che la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di dissesto finanziario“. Nel loro provvedimento, i giudici delle sezioni unite aggiungono che “la sospensione comporta che nei casi contemplati dal comma 7 dell`art. 243-quater, nei quali è prevista la ripresa del procedimento ex art. 6, comma 2, del d.lgs.149/2012, non si rinnovano i passaggi procedimentali già definiti e la procedura riprende il suo corso“. Infine, nel provvedimento, i giudici affermano che “la Sezione regionale di controllo per la regione Calabria per gli specifici casi concernenti i Comuni di Reggio Calabria e di Locri, adotta le conseguenti decisioni in conformità alla presente delibera di orientamento ai sensi dell`art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213″.
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