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Comune di Reggio, la nuova legge sospende il dissesto

CATANZARO La presentazione della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio ex art. 243 bis, comma 1, del Tuel (nel testo del d.l. n.174/2012 come modificato dalla legge di conversione…

Pubblicato il: 09/01/2013 – 22:24
Comune di Reggio, la nuova legge sospende il dissesto

CATANZARO La presentazione della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio ex art. 243 bis, comma 1, del Tuel (nel testo del d.l. n.174/2012 come modificato dalla legge di conversione n.213/2012) “sospende la procedura di dissesto guidato, salvo che, alla data di presentazione della deliberazione stessa la Sezione regionale di controllo abbia già adottato la delibera di accertamento del perdurare dell`inadempimento da parte dell`ente locale delle misure correttive e della sussistenza delle condizioni di cui all`art. 244 del Tuel“. Lo hanno deciso le sezioni unite della Corte dei conti in merito alla richiesta della sezione regionale di controllo per la Calabria in merito all`eventuale dichiarazione del dissesto al Comune di Reggio. Era stata la stessa sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla quale torna ora l`incartamento per la decisione finale, a investire le sezioni unite per sapere se la nuova legge sospendeva comportava “la sospensione o interruzione o arresto tout court dell`intera procedura di dissesto guidato ex art. 6 d.lgs. n. 149/2011, indipendentemente dalla fase procedurale in cui sia giunta e dunque anche qualora siano già proceduralmente emersi sia l`inadempimento delle misure correttive che la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di dissesto finanziario“. Nel loro provvedimento, i giudici delle sezioni unite aggiungono che “la sospensione comporta che nei casi contemplati dal comma 7 dell`art. 243-quater, nei quali è prevista la ripresa del procedimento ex art. 6, comma 2, del d.lgs.149/2012, non si rinnovano i passaggi procedimentali già definiti e la procedura riprende il suo corso“. Infine, nel provvedimento, i giudici affermano che “la Sezione regionale di controllo per la regione Calabria per gli specifici casi concernenti i Comuni di Reggio Calabria e di Locri, adotta le conseguenti decisioni in conformità alla presente delibera di orientamento ai sensi dell`art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213″.

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