CATANZARO «Chiedo ancora una volta, ospitalità per replicare al presidente Chizzoniti, il quale, con pervicacia degna di miglior sorte, continua a rivolgermi offese gratuite, per mascherare la mancanza di qualsivoglia argomento di ordine giuridico, in merito alla questione di cui si tratta. Come ho già detto, non posso scendere al suo livello, non solo per questione di stile, ma perché perderei punti, allorquando incontrerò il predetto ed i cofirmatari delle lettere che mi riguardano, in un`aula di giustizia». È quanto afferma, in una nota, il sub commissario per l`attuazione del Piano di rientro in sanità. «Intanto desidero rassicurare i calabresi che ancora credono nei valori della giustizia e della legalità – prosegue Pezzi – che “l`uomo d`armi”, come mi definisce correttamente Chizzoniti, non depone le armi. Non cadrò nel “trappolone” che è stato confezionato nel tentativo, che cadrà miseramente nel vuoto, di spingere alle dimissioni uno “scomodo” sub commissario. Io rimango qui, finché il governo, e non Chizzoniti, mi lascerà nell`incarico, a garantire diuturnamente, almeno per la parte che mi riguarda, i principi della legalità e della correttezza dell`azione amministrativa. Il motto della Guardia di Finanza è “nec recisa recedit” e, come ho fatto nei 45 anni, 3 mesi e 7 giorni, di effettivo servizio nel Corpo ispirerò, ora e sempre, la mia azione ai valori che da questo motto derivano. Ma al di là di quella che potrebbe apparire pura retorica, agli occhi di chi non abbia fatto il mestiere delle armi, magari per inidoneità fisica o mentale, devo pur fare qualche semplice osservazione. Il “formalismo” che mi viene addebitato è il semplice rispetto delle regole. Invece di citare continuamente l`articolo 35 dello Statuto della Regione Calabria, perché i miei simpatici contraddittori non provano a leggere il primo comma dell`art. 31 dello stesso Statuto? Quanto alla presunta contraddittorietà che deriverebbe dall`aver declinato un `invito` per poi respingere al mittente la “convocazione”, mi permetto di suggerire di approfondire la questione con il signor Oli o con il signor Devoto, o magari con tutti e due».
«Sulla questione che la Regione, “a parte il commissariamento pro-tempore (e scusate se è poco nds) – prosegue – ha costituzionalmente prerogative, poteri e competenze costituzionali sulla sanità” si può solo ricordare quanto risulta dalla sentenza n. 28/2013 della Corte Costituzionale, che, all`evidenza, il Chizzoniti non conosce: “assume rilievo la giurisprudenza costituzionale secondo cui l`operato del commissario ad acta, incaricato dell`attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all`esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un`attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica. È, dunque, proprio tale dato, in uno con la constatazione che l`esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell`unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual è quello alla salute, a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del Commissario, ovviamente fino all`esaurimento dei suoi compiti di attuazione del Piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, senza che possa essere evocato il rischio di fare di esso l`unico soggetto cui spetti di provvedere per il superamento della situazione di emergenza sanitaria in ambito regionale (sentenza n. 78 del 2011). Quindi la semplice interferenza da parte del legislatore regionale con le funzioni del Commissario ad acta, come definite nel mandato commissariale, determina di per sé la violazione dell`art. 120, secondo comma, Costituzione, laddove, come nella specie, il Commissario sia l`organo esclusivo incaricato dell`attuazione del Piano di rientro (ex plurimis, sentenza n. 2 del 2010)”».
«Si può ancora citare, in termini – prosegue Pezzi – la sentenza del Consiglio di Stato n. 2470/2013. È poi completamente errato, come risulta chiaramente dai verbali del cosiddetto Tavolo Massicci, che la spesa sanitaria, ed in particolare quella relativa agli erogatori privati di specialistica ambulatoriale, stia crescendo a dismisura. Non è vero ancora che vi siano numerose sentenze di annullamento di atti deliberativi connessi alle assegnazioni di budget. Invito Chizzoniti a fornire puntuali indicazioni delle sentenze del Tar Calabria e non del Tar Puglia, visto che siamo qui e non lì. Non è altresì vero che il presidente Scopelliti mi abbia delegato la materia relativa all`attribuzione dei budget, in quanto la competenza è, e rimane, nella competenza di entrambi, come stabilito nelle deliberazioni di nomina del Consiglio dei ministri. Quanto al “mio compagno al duol” devo dire che comprendo l`imbarazzato silenzio del commissario Scopelliti, il quale si trova scomodamente seduto tra le corna di un dilemma: o prendere le distanze dai suoi colleghi di maggioranza che hanno avallato, firmando la lettera con la quale si chiede la mia rimozione, l`accusa di aver effettuato favoritismi nell`assegnazione dei budget attraverso decreti da lui firmati o tenersi l`accusa senza reagire. La politica a volte è strana. Concludo, visto che a Chizzoniti piacciono le citazioni, con una di Einstein che mi sembra calzante: “Due cose sono infinite: l`universo e la stupidità umana, ma riguardo l`universo ho ancora dei dubbi”. A domani»
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