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Droghe leggere, da Reggio “scacco” alla Fini-Giovanardi

REGGIO CALABRIA È il Tribunale di Reggio Calabria a muovere scacco matto alla legge Fini-Giovanardi che nel  2006 ha introdotto un duro inasprimento delle pene relative a detenzione, spaccio o colt…

Pubblicato il: 06/12/2013 – 11:48
Droghe leggere, da Reggio “scacco” alla Fini-Giovanardi

REGGIO CALABRIA È il Tribunale di Reggio Calabria a muovere scacco matto alla legge Fini-Giovanardi che nel  2006 ha introdotto un duro inasprimento delle pene relative a detenzione, spaccio o coltivazione di droga, eliminando qualsiasi differenza fra droghe pesanti e leggere, divenute tutte punibili con una condanna da 6 a 20 anni. A mettere in discussione la costituzionalità della contestatissima legge è stata un’ordinanza emessa dal giudice Emanuela Romano, che – accogliendo le eccezioni sollevate dagli avvocati Stefano Priolo e Antonella De Carlo – ha rimesso la questione al vaglio della Corte costituzionale. Non è la prima volta che sulla modifica del codice penale in materia di droghe leggere, voluta dall’allora governo Berlusconi e adottata con decretazione d’urgenza, si allungano ombre di illegittimità. Ed è proprio in ragione dei dubbi di legittimità della norma che i legali, difensori di Demetrio Rosace – arrestato insieme a Mohamed Boufraki, perché sorpresi con un 1.050 kg di marijuana, occultata all’interno di una stalla – hanno chiesto e ottenuto la sospensione del processo e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
Per i legali, la legge – adottata con un maxi emendamento – non solo sembra violare l’articolo 3 della Costituzione, per l’irragionevole equiparazione della pena prevista per le droghe leggere con quella delle droghe pesanti e risente ancora del mancato adeguamento alla decisione quadro del Consiglio europeo del 25 ottobre 2004 in materia di traffico illecito di stupefacenti, ma soprattutto sembrerebbe violare l’articolo 77 secondo comma della Costituzione, che regola i rapporti tra i decreti legge e le leggi di conversione.
Eccezioni in parte accolte dal giudice nella propria ordinanza, che conformandosi alla tesi prospettata dai difensori, ha segnalato alla Consulta che l’equiparazione della pena per le droghe leggere e quella prevista per le sostanze pesanti è irragionevole e discriminante perché prevede un trattamento sanzionatorio uguale per situazioni ritenute comunemente, scientificamente e, in passato, anche giuridicamente, differenti.
Una pronuncia favorevole della Corte costituzionale ripristinerebbe le vecchie sanzioni in materia di droghe leggere, con un conseguente abbassamento delle pene previste da un minimo di 2 a un massimo di 6 anni di reclusione. Adesso la parola passa dunque al giudice delle leggi. Solo dopo, il tribunale di Reggio Calabria potrà concludere il processo in corso.

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