REGGIO CALABRIA Gli avvocati Carlo Biondi e Bonaventura Candido, difensori di Chiara Rizzo, la moglie di Amedeo Matacena, hanno depositato oggi al Tribunale del riesame di Reggio Calabria appello contro l’ordinanza del gip Olga Tarzia che aveva rigettato l’istanza di immediata liberazione della propria assistita, «essendo la misura cautelare priva di efficacia per nullità dell’interrogatorio di garanzia». I legali sostengono che l’interrogatorio era nullo in quanto il gip aveva reiterato per altri cinque giorni il divieto di colloquio tra la Rizzo e i suoi difensori anche dopo che la donna era stata arrestata – l’11 maggio – a Nizza facendo partire il divieto dal rientro in Italia, avvenuto il 20 maggio. Partendo da una pronuncia della Cassazione, Biondi e Candido sostengono che il gip ha equivocato quella pronuncia perchè «non si è avveduto che, se è vero che Chiara Rizzo è stata arrestata all’estero, non lo è, invece, il fatto che ciò sia avvenuto in forza di un “ordine dello stato straniero”. Infatti – scrivono i difensori – è incontestato e incontestabile che Chiara Rizzo sia stata arrestata in forza di un mandato di arresto europeo emesso dallo stesso gip che aveva emesso l’ordinanza custodiale. È, quindi, di tutta evidenza come le autorità francesi abbiano esclusivamente dato esecuzione ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria italiana. In ogni caso detta sentenza riguarda la decorrenza di un termine processuale, a favore dell’imputato e non può essere, quindi, in ogni caso, applicato, analogicamente, alla decorrenza di un divieto che pacificamente costituisce un’eccezione alla regola del diritto all’immediato colloquio col difensore». Per i difensori di Chiara Rizzo, dunque, «il provvedimento di dilazione, contenuto nell’ordinanza custodiale e quelli che lo hanno “confermato”, ha avuto illegittimamente, nonostante le tempestive, reiterate sollecitazioni della difesa, una illegittima durata superiore a giorni cinque rispetto al momento di esecuzione (in Francia) dell’originario provvedimento custodiale, per cui è plateale la nullità con conseguente nullità dell’interrogatorio di garanzia».
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