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LA DECISIONE DEL TAR | E il Tribunale smontò tutti gli alibi

CATANZARO Con un’esegesi a dir poco spericolata, la “governatrice” calabrese spiega che la sentenza del Tar, dalla quale le deriva l’obbligo di indire le elezioni entro 10 giorni, non aggiungerebbe…

Pubblicato il: 05/09/2014 – 8:32
LA DECISIONE DEL TAR | E il Tribunale smontò tutti gli alibi

CATANZARO Con un’esegesi a dir poco spericolata, la “governatrice” calabrese spiega che la sentenza del Tar, dalla quale le deriva l’obbligo di indire le elezioni entro 10 giorni, non aggiungerebbe nulla rispetto alle procedure avviate dalla Regione, ma anzi «certificherebbe la bontà delle nostre azioni». Ma nell’ordinanza stilata dai giudici amministrativi c’è tutto tranne che un riconoscimento della correttezza delle procedure portate avanti dalla giunta subito dopo le dimissioni del presidente Scopelliti. Le considerazioni del Tar calabrese sono invece burocraticamente pesanti e mettono in luce tutte le mancanze di un esecutivo, e della sua guida ad interim, che tutto avrebbero fatto tranne che avviare l’iter per riportare i calabresi alle urne nel minor tempo possibile.

 

STORIA DI RITARDI
Il Tribunale riavvolge il nastro degli ultimi mesi. Ricorda le dimissioni di Scopelliti (29 aprile) e la comunicazione delle stesse in Consiglio (avvenuta il 3 giugno) che, di fatto, poneva fine alla legislatura. «La normativa di rango costituzionale e regionale fa derivare dalle dimissioni del presidente della giunta lo scioglimento del consiglio regionale, con il conseguente dovere di procedere a nuove elezioni», scrivono i giudici. La puntualizzazione successiva è tutto fuorché una certificazione della bontà delle azioni della Stasi: in assenza nella legislazione regionale di un termine entro il quale indire e celebrare le elezioni regionali, deve trovare applicazione quanto previsto dalla legge costituzionale 1 del ’99 e dalla norma statale 108 del ’68, che prescrivono «il termine di tre mesi entro cui procedere all’indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del presidente della giunta». E non si sfugge nemmeno sul significato del termine “indizione”, visto che la Corte costituzionale l’ha interpretato «nel senso che le elezioni abbiano luogo e non semplicemente siano indette entro tale lasso temporale». Ma, sebbene siano passati più di quattro mesi dalle dimissioni di Scopelliti, «non sono state celebrate le nuove elezioni del consiglio regionale, né tantomeno è stato adottato il relativo decreto di indizione».

 

FINE DEGLI ALIBI
Serve davvero una buona dose di coraggio per interpretare le “considerazioni” del Tar come un’approvazione del percorso mantenuto finora dalla Stasi. Che invece incassa un’altra sonora bacchettata: «Solo in data 13 agosto 2014, al fine di acquisirne l’intesa, ha trasmesso al presidente della Corte d’appello una nota in ordine allo svolgimento delle elezioni che, benché riscontrata positivamente in data 25 agosto 2014, non ha avuto alcun seguito».
Ed è sempre il Tar a eliminare l’alibi delle primarie istituzionali, surrettiziamente intese come “ostacolo” all’immediato ritorno alle urne. La Stasi si è affrettata a dire che, a causa della partecipazione di Corbelli e del suo movimento alle consultazioni “per legge”, la data delle elezioni sarebbe giocoforza slittata. Il Tribunale amministrativo, invece, sgombra il campo da possibili ipocrisie di sorta: «La fissazione della data delle primarie non preclude l’adozione del decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale; anzi, presuppone che già ne sia stata fissata la data». Il messaggio criptato dei giudici è più o meno questo: non si può sostenere che le primarie siano un impedimento, perché queste dovevano essere convocate solo dopo la fissazione della data del voto regionale. Un giorno che ancora nessuno ha potuto cerchiare in rosso sul calendario, considerati i “tentennamenti” della Stasi. Ora «certificati» anche dal Tar.

 

Pietro Bellantoni

p.bellantoni@corrierecal.it

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