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Procedura di predissesto

Le facilitazioni finanziarie, garantite dagli ultimi tre governi al sistema autonomistico territoriale, attraverso i provvedimenti che si sogliono riassumere nella ratio “salva-imprese”, hanno prod…

Pubblicato il: 20/11/2014 – 16:02

Le facilitazioni finanziarie, garantite dagli ultimi tre governi al sistema autonomistico territoriale, attraverso i provvedimenti che si sogliono riassumere nella ratio “salva-imprese”, hanno prodotto – con l’accensione e l’erogazione di mutui trentennali conclusi con la Cassa depositi e prestiti spa – due risultati di effetto contrapposto: a valle, conseguenze positive nel ceto creditorio, finalmente soddisfatto dei suoi crediti d’annata; a monte, un’anomalia non di poco conto.
Un’agevolazione finanziaria della quale hanno goduto la totalità dei Comuni calabresi e, dunque, anche i 112 enti municipali che hanno aderito alla procedura di predissesto. Conseguentemente, saranno in molti a dovere fare i conti con le contraddizioni derivanti dalla contestuale applicazione della disciplina del riequilibrio pluriennale con quella che ha prodotto tali facilitazioni.
Con la concreta attuazione di questi provvedimenti, collaborati da una congrua copertura finanziaria, molti dei Comuni aderenti alle procedure di riequilibrio, resisi destinatari delle ingenti somme derivanti dagli anzidetti finanziamenti, hanno sostanzialmente anticipato il conseguimento dell’obiettivo preteso dalla neointrodotta procedura di riequilibrio, di cui agli articoli 243 bis-quater del vigente decreto legislativo numero 267 del 2000. Hanno, infatti, raggiunto (ovvero sono in procinto di conseguirlo) l’equilibrio utilizzando le somme introitate, derivanti dai decreti legge numero 35 e numero 102 del 2013 e numero 66 del 2014.

Un risultato reso possibile grazie all’utilizzazione delle risorse derivanti da quest’ultimo per estinguere cash pure i debiti degli enti comunali (ma anche regionali ed enti controllati) divenuti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 e soprattutto quelli fuori bilancio, riconosciuti a mente dell’articolo 194 dell’attuale lettera del Tuel. Una soluzione che ha evitato il ricorso alle difficili (spesso impossibili) convenzioni con i rispettivi creditori, regolatrici di una soddisfazione dilazionata delle loro pretese “mercantili” e professionali.
Così facendo, siffatti enti locali hanno “spalmato” in trent’anni ciò che si erano obbligati a fare, in termini di risanamento dei loro bilanci, al massimo nel decennio previsto nei piani di riequilibrio approvati precedentemente all’entrata in vigore degli anzidetti decreti legge, puntualmente convertiti dal Parlamento.
Di conseguenza, a tanti di questi Comuni è diventato difficile sopportare gli oneri procedimentali e gli obblighi derivanti dall’accesso alle procedure di riequilibrio non avendo più bisogno di godere delle sue prerogative, avendo già programmato in via ordinaria il risanamento dei bilanci nel (molto) lungo termine. Non solo. Avendo verosimilmente conseguito l’obiettivo, viene loro impedita, con il ricorso al cosiddetto predissesto assistito dal Fondo di rotazione ex articolo 243-ter del Tuel, ogni rideterminazione al ribasso del peso fiscale gravante ex lege sulla collettività di riferimento, altrimenti destinataria di possibili e sensibili decrementi.
Ai governi che hanno proposto e via via perfezionato la disciplina legislativa cosiddetta “salva-imprese” va riconosciuto il merito di aver contribuito a salvare “capre & cavoli”, intendendo per tali, rispettivamente, le imprese e professionisti angosciati dai crediti, diversamente non riscuotibili, e gli enti locali, indipendentemente se aderenti alla procedura di cui agli articoli 243 bis-quater del decreto legislativo numero 267 del 2000 e successive modificazioni.
Il problema più attuale nasce, tuttavia, su cosa possano fare coloro che, invece, vi hanno aderito in tempi antecedenti alle intervenute agevolazioni finanziarie, attesa l’irrevocabilità dei piani di riequilibrio approvati e in itinere. Tali piani di rientro dovranno, infatti, rimanere necessariamente tali, a prescindere da tutto, con oneri e obblighi relativi al seguito. Invero, gli stessi dovranno soltanto essere esclusivamente rimodulati (e rimanere tali sul piano dei vincoli comportamentali pianificati all’origine) a seguito delle anticipazioni dei finanziamenti via via goduti, a mente dell’articolo 1, comma 15, del decreto legge numero 35 del 2013. Un problema non affatto trascurabile, quello appena evidenziato, tanto da esigere la previsione di un rimedio ad hoc, che faccia giustizia della profonda diversità in cui vengono oggi a trovarsi soggetti pubblici identici, di fronte a problematiche simili ma disciplinate da legislazioni differenti, alcune della quali segnatamente penalizzanti solo perché affrontate in tempi differenti, alcune delle quali decise in epoca appena antecedentemente all’entrata in vigore delle norme che ne hanno facilitato, poi, il percorso successivo.
Di conseguenza, va modificata l’originaria previsione legislativa nel senso di rendere legittima (ove mai con la legge di stabilità, attualmente alla prova delle Camere) la revocabilità del piano di rientro, divenuto obsoleto in termini di pianificazione finanziaria, anche alla luce della sopravvenuta disciplina di accesso alla armonizzazione contabile, di recente implementata con il decreto legislativo numero 126/2014.

La stessa, infatti, introduce, a seguito del riaccertamento dei residui da effettuarsi improrogabilmente dalla giunte comunali entro il 30 aprile 2015, pena lo scioglimento del consiglio municipale ex articolo 141 del Tuel, la possibilità di “smaltire”, nel decennio successivo, il saldo negativo eventualmente emerso a seguito dell’intervenuta ricognizione straordinaria, senza però alcun onere e obbligo aggiuntivo.

 

*Docente Unical

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