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Il legale di Sculco: «La sua elezione è regolare»

Dal legale di Flora Sculco, in merito all’articolo apparso su il Corriere della Calabria on line riceviamo e pubblichiamo:    Nell’interesse e per incarico della dottoressa Flora Sculco, …

Pubblicato il: 14/01/2015 – 16:49

Dal legale di Flora Sculco, in merito all’articolo apparso su il Corriere della Calabria on line riceviamo e pubblichiamo: 

 

Nell’interesse e per incarico della dottoressa Flora Sculco, neoeletta al consiglio regionale della Calabria, e in relazione all’articolo apparso oggi sul vostro quotidiano on line, in cui viene riportata la notizia del ricorso che sarebbe stato proposto dal primo dei non eletti Sergio Costanzo si significa, ai sensi della legge sulla stampa, quanto segue.

La dottoressa Flora Sculco è stata regolarmente eletta acquisendo 9.138 voti nella circoscrizione elettorale centrale, e non vi è, in modo più assoluto, nessuna ineleggibilità.

La presunta ineleggibilità riguarderebbe eventualmente, ai sensi della normativa vigente, e specificatamente ai sensi delle leggi 165/2004 e 154/1981, i casi di dipendenti regionali, e non certo i collaboratori esterni dei consiglieri regionali che hanno prestato la loro attività ad tempus e fino alla durata del mandato elettorale di tali consiglieri regionali.

La legge che disciplina le ipotesi di ineleggibilità prevede le figure tipiche e tassative (dipendenti regionali, direttori generali ecc.) nei confronti delle quali è escluso il diritto di elettorato passivo e le ipotesi di ineleggibilità tassativamente descritte non possono essere estese a figure, quali i collobaratori a tempo ed esterni, privi peraltro di potere decisionale e del potere di influenzare la macchina ammistrativa regionale .

I dipendenti, inoltre, sono tali, ai sensi della normativa vigente e degli arresti giurisprudenziali, solo se hanno determinati requisiti (vincolo di subordinazione, orari di lavoro, inserimento nell’organizzazione del personale ecc.) e soprattutto se hanno superato un pubblico concorso.

E allora, non può non vedersi che Flora Sculco non è mai stata dipendente della Regione Calabria, come si vorrebbe fare intendere nel ricorso proposto dal primo dei non eletti, ma ha soltanto avuto un rapporto di collaborazione esterno e temporaneo (legato alla durata dell’assessore) e senza, peraltro, alcuna inserimento nell’organizzazione del personale della Regione.

A ciò si aggiunga, fermo restando quanto sopra dedotto, che è preliminare e determinante, non essendo Flora Sculco mai stata dipendente regionale, che la stessa ha tempestivamente rassegnato le dimissioni e che non può certamente essere considerata una “colpa” l’avere restituito soldi che le erano stati erroneamente corrisposti.

Si precisa, inoltre, che, ad oggi, nessun ricorso è stato notificato alla eletta Flora Sculco e che, tuttavia, anche alla luce delle tesi che sarebbero state sviluppate nel ricorso, per come svelato dalla Corriere della Calabria, non appena il ricorso sarà ritualmente notificato, la consigliera regionale Flora Sculco si costituirà in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, proposta dal primo dei non eletti, che è manifestamente infondata e pretestuosa e fondata su assunti totalmente artefatti.

Giuseppe Pitaro

avvocato

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