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Aterp, Scopelliti non avrebbe potuto nominare i commissari

LAMEZIA TERME L’ex governatore Peppe Scopelliti non avrebbe potuto attribuire a Pasquale Senatore i poteri di commissario dell’Aterp di Crotone. È quanto si deduce dall’ordinanza con cui il Tar Cal…

Pubblicato il: 16/01/2015 – 16:09
Aterp, Scopelliti non avrebbe potuto nominare i commissari

LAMEZIA TERME L’ex governatore Peppe Scopelliti non avrebbe potuto attribuire a Pasquale Senatore i poteri di commissario dell’Aterp di Crotone. È quanto si deduce dall’ordinanza con cui il Tar Calabria ha accolto la tesi sostenuta dall’avvocato Gaetano Liparoti, amministrativista cutrese che ha chiesto la sospensione di una delibera firmata da Senatore in qualità di commissario straordinario. Con la decisione dei giudici amministrativi viene di fatto messo nero su bianco come gli atti emanati tra l’ottobre 2013 e lo stesso mese dell’anno successivo non potessero essere adottati.
Il Tar ha infatti ravvisato «la sussistenza del dedotto difetto di competenza in coerente applicazione del principio, riveniente dall’art. 3, comma 3°, della legge regionale 16 maggio 2013 n. 24, secondo cui, nel periodo compreso tra la pubblicazione della suddetta legge e la notifica del D.P.R.G. di nomina del Commissario dell’Aterp regionale (7 ottobre 2014), la gestione delle Aterp provinciali viene svolta dagli organi in carica, e dunque dal direttore generale e dai revisori in carica».
Con la legge 24/2013 la Regione Calabria ha disposto l’accorpamento delle cinque Aterp provinciali in un’unica azienda regionale, prevedendo quindi che il direttore dell’ente e i revisori dei conti rimanessero in carica per garantire l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del commissario unico. Invece la giunta non ha rispettato i dettami della legge regionale e ha nominato i commissari provinciali con delibera del 5 agosto 2013. Senatore, poi, è stato nominato con decreto del presidente della giunta del 28 ottobre 2013, mentre la nomina del commissario unico regionale è stata notificata un anno dopo, nell’ottobre del 2014. Per questo gli atti adottati in questo periodo di tempo sono tutti potenzialmente illegittimi e, ove ricorrano i termini, sono impugnabili. Un problema che, ovviamente, si estende anche alle altre aziende. L’ordinanza del Tar dunque, nel sospendere la delibera impugnata, censura nettamente l’operato della Regione: un ulteriore paradosso che si aggiunge ai tanti già prodotti da questi enti che dovevano essere accorpati da un anno e mezzo, mentre ancora oggi continuano a generare spese discutibili e clientele.

 

Sergio Pelaia

s.pelaia@corrierecal.it

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