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Investe centauro perché abbagliato, la Cassazione: è colpevole

COSENZA L’abbagliamento da raggi solari che sorprende chi è alla guida provocandone un improvviso accecamento, non solleva l’automobilista da responsabilità penale in caso di incidente. Lo sottolin…

Pubblicato il: 17/01/2015 – 11:22
Investe centauro perché abbagliato, la Cassazione: è colpevole

COSENZA L’abbagliamento da raggi solari che sorprende chi è alla guida provocandone un improvviso accecamento, non solleva l’automobilista da responsabilità penale in caso di incidente. Lo sottolinea la Cassazione, annullando l’assoluzione accordata a un automobilista cosentino finito a processo per lesioni colpose dopo essersi scontrato con un centauro in corrispondenza di un incrocio, ma poi assolto con la formula «perchè il fatto non costituisce reato». L’automobilista, ricostruisce la sentenza della Quarta sezione penale, era stato abbagliato dai raggi del sole che ne avevano determinato, per così dire, un improvviso accecamento. Quindi, lo scontro con il motociclista e l’assoluzione dell’automobilista da parte del giudice di pace di Cosenza (luglio 2013) che aveva applicato il caso fortuito. L’assoluzione non è piaciuta alla Procura presso il Tribunale di Cosenza che ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando che il giudice non aveva esaminato né interpretato gli elementi probatori a sua disposizione, dal momento che «il caso fortuito – è stata la tesi accusatoria che ha fatto breccia in Cassazione – si realizza quando un fattore causale sopravvenuto concomitante o preesistente e indipendente dalla condotta del soggetto, renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento assolutamente non prevedibile ed evitabile». 

Piazza Cavour ha ritenuto «fondato» il ricorso della Procura e ha ricordato che «in tema di circolazione stradale, l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra il caso fortuito e pertanto non esclude la penale responsabilità per danni che ne siano derivati alle persone». In una situazione di “abbagliamento”, ricorda la Cassazione, «il conducente è tenuto a interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l’insorgere di altri pericoli, e attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità».

L’automobilista che non si è attenuto a questo comportamento tornerà di nuovo davanti al giudice di pace di Cosenza.

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