Non potrà aprire una sala videolotteries perché coimputato in un processo per estorsione ed usura, seppure assolto. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, ribaltando la pronuncia dei giudici amministrativi del Tar della Calabria. L’esercente in questione aveva dalla sua la sentenza precedente del collegio calabrese in primo grado contro il diniego della Questura di Cosenza alla licenza prevista dagli articoli 86 e 88 del TULPS per installare le Vlt. «Il Tar ha accolto il ricorso ritenendo che la motivazione del diniego fosse inadeguata, alla luce dell’esito del processo penale» – si legge nel dispositivo che invece per il Collegio giudicante in secondo grado vede un «giudizio logico presuntivo su quanto la Questura ha ritenuto di desumere dalle circostanze oggetto del processo penale e dai legami familiari, ai fini dell’insussistenza dei necessari requisiti di affidabilità in capo al ricorrente, è stato esternato nel provvedimento ed appare indenne da vizi di logicità o di travisamento dei fatti».
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