BISIGNANO Il sindaco di Bisignano, Umile Bisignano, è sospeso dalle funzioni di primo cittadino. Lo ha deciso il Consiglio di Stato che ha annullato la sentenza del Tar. Lo scorso luglio Bisignano è stato condannato a tre anni e sei mesi di carcere per concussione e violenza privata ai danni di un imprenditore che gestiva una casa di cura nel centro del Cosentino. A seguito della sentenza di primo grado, emessa dal tribunale di Cosenza, il sindaco in base alla legge Severino era stato sospeso dall’incarico. Decisione presa prima dell’arrivo della sentenza d’appello.
Il Tribunale amministrativo regionale lo aveva reintegrato, così come avvenne per il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Ma l’Avvocatura dello Stato ha fatto ricorso al Consiglio di Stato che ha giudicato nulla la sentenza di reintegro del Tar.
LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso presentato dal ministero dell’Interno contro Umile Bisignano, che – difeso dall’avvocato Benedetto Carratelli – aveva impugnato la decisione del Tar di Catanzaro. Infatti, il Tribunale amministrativo aveva sospeso il sindaco dalle sue funzioni. Dopo le arringhe dell’avvocato dello Stato Wally Ferrante e del collega Benedetto Carratelli, «il Tar – è scritto nella sentenza del Consiglio di Stato –, con l’ordinanza appellata, ha ritenuto di dover sospendere il giudizio e concedere la misura della sospensione cautelare dell’impugnato provvedimento prefettizio per la pendenza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11, primo comma, della legge Severino. La fattispecie oggetto dell’ordinanza appellata non risulta fondata sugli stessi presupposti, tenuto conto che il provvedimento prefettizio si fonda su una condanna per il reato di cui all’articolo 317 codice penale (concussione) che, come sottolineato dall’Avvocatura dello Stato, già prima dell’approvazione della legge Severino determinava la sospensione obbligatoria dalla carica di sindaco, a differenza del reato di abuso di ufficio. Non risulta condivisibile l’assunto del giudice di primo grado secondo cui doveva procedersi alla sospensione “impropria” del giudizio e alla valutazione favorevole della domanda cautelare con la sospensione degli effetti dell’impugnato provvedimento prefettizio per l’affermata ritenuta identità della questione che era stata sollevata davanti alla Corte costituzionale».
LA VICENDA GIUDIZIARIA
Tre anni e sei mesi di carcere. È questa la condanna inflitta, lo scorso luglio, al sindaco di Bisignano, Umile Bisignano, condannato per concussione e violenza privata. Secondo l’accusa, il primo cittadino, approfittando del suo ruolo, avrebbe condizionato la gestione della casa di riposo “Vincenzo Giglio”. In particolare, avrebbe minacciato Ivan De Bonis – all’epoca dei fatti amministratore delegato della struttura –, intimandogli che se non avesse assunto o licenziato le persone da lui indicate, il Comune non avrebbe pagato i debiti che aveva nei confronti della casa di riposo. Al sindaco viene contestato pure un episodio di violenza privata nei confronti di un politico locale: lo avrebbe minacciato al fine di non rivelare alla stampa notizie che riguardavano questioni politiche e amministrative.
Umile Bisignano è stato condannato anche all’interdizione perpetua dai pubblici uffici durante l’esecuzione della pena e al risarcimento dei danni. Il sindaco è stato assolto, invece, dall’accusa di aver preteso rapporti sessuali da una donna con la minaccia di costringerla a lasciare l’alloggio popolare da lei occupato e di non farla più lavorare nella casa di riposo. Tale fatto per i giudici non sussiste e per questo è stato assolto Andrea Algieri, accusato del tentativo di costringere la donna al silenzio dietro pagamento di denaro. Infine, sono stati assolti dal reato di favoreggiamento Carmine Emilio Cairo e Marco Polillo.
Mirella Molinaro
m.molinaro@corrierecal.it
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