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Legge elettorale, Tar: dubbi sulla costituzionalità

CATANZARO La questione dell’assegnazione del seggio a Wanda Ferro per ora resta congelata. O meglio acquisisce rango costituzionale. Sarà infatti solo dopo il giudizio della Consulta che si stabili…

Pubblicato il: 20/03/2015 – 15:26
Legge elettorale, Tar: dubbi sulla costituzionalità

CATANZARO La questione dell’assegnazione del seggio a Wanda Ferro per ora resta congelata. O meglio acquisisce rango costituzionale. Sarà infatti solo dopo il giudizio della Consulta che si stabilirà se la candidata del centrodestra alla carica di governatore della Regione siederà o meno in consiglio regionale. Ma è anche possibile che da qui a breve, il consiglio regionale eletto lo scorso 24 novembre, dopo il pronunciamento della Corte possa decadere. La decisione del Tar Calabria in merito al ricorso proposto da Wanda Ferro per ottenere una poltrona a Palazzo Campanella, sottratta da una legge elettorale in aria di incostituzionalità è decisamente eclatante. E potrebbe, appunto, sconvolgere l’attuale quadro politico-istituzionale calabrese. Ma andiamo per ordine. Sono due i documenti prodotti venerdì dal Tar calabrese: il primo è una sentenza (518/2015) con cui si rigetta l’eccezione di giurisdizione posta dalla Regione Calabria e dal consigliere regionale Giuseppe Mangialavori (Casa delle Libertà, contro cui aveva fatto ricorso Claudio Parente). In sostanza, il Tar ha sancito di avere il potere di pronunciarsi sui ricorsi non essendo questi inquadrabili tra le controversie di diritto soggettivo e quindi non essendo essi da sottoporre all’autorità giudiziaria ordinaria. Con l’ordinanza n.519, invece, il Tribunale amministrativo calabrese ha poi sollevato eccezioni circa la presunta incostituzionalità della legge elettorale varata dalla Regione Calabria lo scorso 12 settembre, rinviando quindi tutti gli atti alla Corte Costituzionale. Una mezza vittoria, forse, per Wanda Ferro; una sconfitta, pesantissima, per la Calabria; una bocciatura, l’ennesima, per Franco Talarico, presidente del consiglio regionale al tempo della modifica alla legge elettorale. Scendendo nel dettaglio, le responsabilità dell’ex consiglio regionale sono infatti enormi e ben riscontrabili nell’ordinanza emessa dalla prima sezione del Tar (presidente Guido Salemi; Emiliano Raganella e Raffaele Tuccillo, referendari). I giudici sottolineano infatti come la soppressione del secondo periodo del comma 2 della legge regionale del febbraio 2005 (la quale richiamava l’art. 5 della legge costituzionale 1/1999 con cui si sanciva l’elezione a consigliere del “miglior perdente”), sia avvenuta in pieno regime di prorogatio, visto che all’epoca Scopelliti si era già dimesso e il consiglio poteva operare solo per gli atti necessari e urgenti, e senza che tale soppressione fosse giustificata dalla necessità di adeguarsi ai rilievi formulati dal governo nazionale. In più, sostengono i giudici, l’eventuale pronuncia di annullamento della proclamazione degli eletti, ovvero l’oggetto del ricorso di Wanda Ferro, è «condizionata alla decisione della sollevata questione di legittimità costituzionale», vale a dire: prima di decidere se il ricorso è fondato o meno, è necessario capire se la legge regionale rispetta i profili di costituzionalità. Ed ecco allora che è necessario il rinvio degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo così il giudizio di merito sul ricorso.  

 

Alessandro Tarantino

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