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Il rispetto delle sentenze a geometria variabile

Le sentenze vanno rispettate, ma quanto a darne esecuzione è un altro discorso. Sembra questa la morale che emerge dalle singolari esternazioni dei nostri uomini di governo davanti la sentenza dell…

Pubblicato il: 19/05/2015 – 9:13

Le sentenze vanno rispettate, ma quanto a darne esecuzione è un altro discorso. Sembra questa la morale che emerge dalle singolari esternazioni dei nostri uomini di governo davanti la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo e depositata il 30 aprile di quest’anno. Con pronto e veloce ribaltamento della posizione sostenuta per anni di fronte alle intemperanze dei governi di destra insofferenti delle frequenti dichiarazioni di incostituzionalità delle leggi ad personam, la posizione della “sinistra” di governo è più raffinata (o almeno vorrebbe esserlo), perché dice di volerle mostrare rispetto, per annunciare subito dopo che di fatto quella sentenza non sarà… rispettata. Viene graziosamente concesso ad una parte degli aventi diritto una somma, una tantum (questo Paese è la patria dell’una tantum) a titolo di ristoro di quanto dovuto (mediamente meno di un quinto), e poi, direbbe il sommo poeta, «più non dimandare». Secondo i nostri governanti, l’accoglimento totale sarebbe stato insopportabile per le casse dello Stato, anche se non mancherebbero soluzioni alternative, tra le quali la restituzione rateale delle somme indebitamente trattenute.
Altra soluzione sarebbe quella di cogliere l’occasione per procedere ad una riforma fiscale che ponga le condizioni per accertare i redditi non dichiarati a fronte di un’evasione di massa letteralmente scandalosa. Posto che l’83% del gettito Irpef proviene dai lavoratori dipendenti (e pensionati) pubblici e privati, vuol dire che i lavoratori autonomi (imprenditori, commercianti, professionisti, compresi quelli dello spettacolo e dello sport, artigiani, ecc…) contribuiscono con un misero 17%. Si è preferito invece, ancora una volta, la violazione esplicita della soluzione legale, l’adozione di un “contentino” di legalità, pur sapendo che una soluzione siffatta è destinata ad essere censurata in sede giudiziaria, in sede dei numerosissimi ricorsi che saranno sicuramente proposti dagli aventi diritto. E così lo Stato dovrà pure pagare le spese di giudizio. Dal che deriva come triste conseguenza che il rispetto delle sentenze della Corte procede a geometria variabile: massimo quando rimuove le leggi proposte dalle maggioranze alle quali non si partecipa, formale ma sostanzialmente nullo quando le leggi sono state approvate con maggioranze partecipate. Prevedibile, tutto prevedibile, come il corteo dei commentatori di regime che si sforzano di trarre argomento critico dalla stretta maggioranza con la quale la Corte ha deliberato, o di tacciare di sconfinamento politico le motivazioni della sentenza, che invece, basterebbe leggerle, restano confinate entro i limiti del “recinto costituzionale”. Citiamo la parte finale e conclusiva della motivazione della sentenza per rendere evidente come l’annullamento sia motivato sulla base del doveroso raffronto tra valori costituzionali da una parte e contingenti esigenze finanziarie dall’altra, che non può concludersi con la giusta salvaguardia dei primi rispetto alle seconde. Ecco il ragionamento conclusivo della Corte: «L’interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest’ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.».
Sullo sfondo si scorge l’eterno problema della cultura politica del nostro paese, che suona irredimibile condanna della possibilità di pervenire finalmente ad un vero stato di diritto. La legalità come variabile dipendente dalla volontà politica, la legalità “sostenibile” con la costituzione materiale che ci governa, nonostante le conquiste formali consacrate in leggi scritte, dunque sempre revocabile e precaria. Quando è necessario, se ne può fare a meno e se le magistrature (costituzionale, ordinaria, amministrativa, contabile) esorbitano dai limiti assegnati, quelli compatibili con il sistema, allora si è trovato, e si trova ancora, il modo, di volta in volta diverso, per impedirne lo svolgimento o per neutralizzarne gli effetti. Rimane per fortuna la presenza ingombrante della Corte costituzionale che, in sinergia con i giudici che ne sollecitano l’intervento attraverso le questioni di incostituzionalità sollevate nel corso dei giudizi, insiste nella funzione altissima di garanzia dei valori consacrati nella Costituzione repubblicana, quella Carta scritta con il sangue della Resistenza, degli uomini che furono “pronti alla morte” per affermare democrazia e giustizia sociale.

*magistrato

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