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Gli infermieri? Tutelati dalla legge e da una class-action

Il fenomeno del demansionamento infermieristico ormai ha assunto delle proporzioni enormi. Mentre non è ancora chiaro con quali modalità di azione sceglierà in futuro il collegio Ipasvi, ma sopratu…

Pubblicato il: 29/05/2015 – 13:48

Il fenomeno del demansionamento infermieristico ormai ha assunto delle proporzioni enormi. Mentre non è ancora chiaro con quali modalità di azione sceglierà in futuro il collegio Ipasvi, ma sopratutto come intenderanno affrontare il problema le altre sigle sindacali. La Fil ha già avviato la raccolta di adesioni a una class-action, un’azione giudiziaria collettiva (attraverso il proprio sito web. Basterà lasciare i propri dati e verrete ricontattati direttamente da un consulente legale del sindacato. Premesso che il codice deontologico dell’infermiere prevede all’art. 49 che “l’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale”. Con l’abrogazione del mansionario (legge 42 del 1999), il legislatore prende atto della crescita culturale della professione infermieristica e ne traccia l’ambito attraverso il profilo professionale dell’infermiere (D.M. 739 del 14 settembre 1994), il codice deontologico e la formazione di base e post base nelle università.
Contestualmente nascono le cosiddette “figure di supporto” Ota e Osa, successivamente confluite nel nuovo profilo di O.s.s. L’O.s.s. è l’operatore che svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario. Le sue attività sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita e si esplicano in particolare nell’assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero (assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale, si occupa di interventi igienico-sanitari e di carattere sociale e svolge supporto gestionale, organizzativo e formativo.
Considerato che per mansione inferiore si intende quella assegnata (da una norma) a una diversa qualifica e che, invece, viene svolta da una qualifica superiore con carattere di continuità, prevalenza ed esclusività (sentenza della Cassazione 1116 del 21 luglio 1995). L’infermiere, se deve organizzare l’assistenza, se deve essere responsabile generale, non può e non deve svolgere le “mansioni” per le quali sono state individuate e create altre figure di supporto: O.s.s. che entrano a far parte dell’entourage dell’assistenza diretta sul paziente. “Lo svolgimento di mansioni inferiori influisce negativamente sulla formazione e sulla crescita professionale del dipendente tanto da depauperare il proprio bagaglio tecnico-culturale fino a limitarne gravemente le proprie capacità e possibilità di sviluppo, danneggiando il prestigio, la carriera e la competenza specialistica in un determinato settore”, come da sentenza 6326 del 23 marzo del 2005 della Corte di Cassazione”. Si deve poi tenere presente che, secondo quanto stabilito dall’articolo 1218 e 2043 del codice civile, “Posto che le mansioni inferiori sono vietate e non ammesse neppure di fatto, demansionare l’infermiere significa cagionare un danno alla professionalità, immediatamente risarcibile ex art. 1226 C.C.”.

 

*Fil Sanità

 

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