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C'è il quarto grado di giudizio, ma solo per i parlamentari

Pochi ancora lo sanno, ma da qualche giorno è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, il quarto grado di giudizio in ordine alle misure riguardanti la libertà personale. Non per tutti…

Pubblicato il: 03/08/2015 – 9:22
C'è il quarto grado di giudizio, ma solo per i parlamentari

Pochi ancora lo sanno, ma da qualche giorno è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, il quarto grado di giudizio in ordine alle misure riguardanti la libertà personale. Non per tutti, ci mancherebbe. Questo privilegio è stato riservato ai parlamentari raggiunti da misure restrittive della libertà personale. L’annuncio alla nazione è stato solennemente espresso dal presidente del consiglio con la frase destinata a passare alla storia: «Non siamo i passacarte dei pm». Frasetta che, oltre alla scontata irridenza nei confronti di un potere dello Stato come la magistratura (ma quella, da Craxi in poi, è una costante nel linguaggio dei nostri premier), riesce a concentrare in poche parole esattamente il contrario delle regole che la Costituzione italiana detta riguardo alla divisione dei poteri, principio sempre più stretto per i nostri governanti e parlamentari.
E dunque è dai principi fondamentali della Costituzione che bisogna ancora una volta ripartire, e precisamente dall’art. 13, secondo il quale ogni forma di restrizione della libertà personale può essere disposta solo ed esclusivamente dall’autorità giudiziaria, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Le norme del codice di procedura penale introducono una ulteriore restrizione, nel senso che, tranne nei casi di fermo, la cui validità non supera le 48 ore, la detenzione deve essere disposta con provvedimento motivato del giudice, organo terzo rispetto a chi ha condotto le indagini. Un sistema di garanzie fondato sulla doppia riserva, di legge e di giurisdizione, presiede dunque questa delicatissima materia. La regola vale anche per i provvedimenti che annullano o revocano le misure restrittive, nel senso che né Governo, né Parlamento possono rimettere in libertà una persona in stato di detenzione disposta dall’autorità giudiziaria in osservanza, giova ripetere, al principio della divisione dei poteri che da alcuni secoli regola il funzionamento delle democrazie occidentali. L’unica eccezione è riservata al Presidente della Repubblica con la previsione costituzionale del potere di grazia. Tanto premesso, occorre escludere che l’autorizzazione a procedere all’esecuzione della misura detentiva, prevista dal comma 2 dell’art. 68 della costituzione, possa considerarsi come una sorta di verifica formale e sostanziale della regolarità delle misure adottate dall’autorità giudiziaria nei confronti di indagati che rivestono la qualità di parlamentari. La legge processuale, ma prima ancora il principio della separazione dei poteri, impone che i sistemi di controllo sia affidato alla stessa giurisdizione e, per quanto riguarda il nostro paese, gli organi tecnici designati alla verifica della regolarità formale e sostanziale delle misure che il giudice delle indagini preliminari ha adottato, su richiesta del pm, sono il Tribunale del riesame, e, in sede di legittimità, la Corte di Cassazione, alla quale l’indagato ha il diritto di ricorrere. Il pm in questa materia ha solo la facoltà, in esito al risultato delle indagini eseguite e degli esiti delle stesse, di richiedere al giudice delle indagini preliminari, l’adozione di una misura restrittiva della libertà personale che può andare dalla detenzione in carcere a quella domiciliare, alla sospensione dall’esercizio di funzioni professionali, al divieto o obbligo di dimora. Il gip può accogliere la richiesta o respingerla, in tutto o in parte, applicando, ad esempio, una misura meno grave di quella richiesta. Tutto qui. Il compito affidato al Parlamento dall’art. 68, comma 2, è solo quello di controllare che la misura non sia espressione di persecuzione giudiziaria nei confronti di un membro del Parlamento, in relazione a tale sua attività, non sia cioè un modo di privare il Parlamento di uno dei suoi membri, indebolendone la composizione, in conseguenza del ruolo rivestito e delle posizioni adottate. Nessun controllo tecnico sulla ricorrenza delle condizioni di legge (pericolo di fuga, pericolo di inquinamento probatorio, pericolo di reiterazione dei reati), tutte condizioni che devono restare affidate agli organi giudiziari di merito (tribunale del riesame) e di legittimità (Corte di Cassazione), ai quali non può sostituirsi né Parlamento, né Governo, oltre che per il divieto costituzionale, anche per carenza delle competenze tecniche necessarie.
Nei fatti, le cose sono andate in maniera esattamente diversa. Il Parlamento, secondo una prassi inaugurata con il voto su Ruby minorenne (annullato, ovviamente, dalla Corte Costituzionale per invasione dei poteri riservati alla giurisdizione), ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per l’adozione della misura, quando l’unico ambito di valutazione era quello della sussistenza o meno del fumus persecutionis. Ma su questo nessuno ha detto nulla, perché non aveva nulla da dire dal momento che la misura riguardava una decina di altri indagati. Nessuno ha valutato che in ordine alla sussistenza dei presupposti si era già espresso il Tribunale del riesame di Bari, che aveva confermato le misure e rigettato i ricorsi presentati dalla difesa degli indagati. Già solo questa circostanza avrebbe dovuto ritenere esclusa ogni irregolarità della misura adottata nei confronti del senatore, tenuto anche conto che i reati contestati non solo non riguardano la sua attività di parlamentare, ma poggiano su un solido fondamento probatorio di tipo documentale, ivi comprese i risultati di intercettazioni telefoniche a dir poco imbarazzanti per il senatore indagato (il quale arriva a smentire di avere pronunciato le espressioni a lui indubbiamente riferite).
Detto questo, non vi è dubbio che la votazione contraria del parlamento si è formata sulla base di valutazioni esclusivamente politiche, come appare evidente dalla circostanza che la maggioranza dei votanti non aveva conoscenza, perlomeno completa, della copiosa documentazione trasmessa dalla Procura di Trani (è bene infatti sapere che i giudici non decidono sulla base di veline, ma delle centinaia, a volte migliaia di pagine, che compongono un fascicolo come quello in questione), oltre che dal tenore degli interventi dei relatori di maggioranza e minoranza. Si è sfiorato il ridicolo (eufemismo voluto) nel sentire l’opinione di chi argomentava che la richiesta degli arresti domiciliari andava rigettata perché troppo blanda e quindi inutile (!). Il timbro ufficiale e irrevocabile della natura politica-polemica del rifiuto opposto alla richiesta di arresto, proviene dal premier che, trattandosi di valutazione di stretta competenza della camera di appartenenza del senatore indagato, non avrebbe dovuto avere alcun ruolo nella vicenda, né nella veste di presidente del Consiglio, né in quella di segretario del partito di maggioranza, visto che era stata riconosciuta libertà di coscienza. La sua frase, che volutamente ignora che in discussione era un provvedimento emesso da un giudice e non dai pm, manifesta un intento polemico-denigratorio, del tutto irrituale ed estraneo alla questione. Il vice-presidente del Csm Legnini, dal canto suo, non nascondendo un qualche imbarazzo, ha detto di sperare che la frase del premier “produca l’effetto di motivare in modo solido sulle esigenze cautelari, tanto più per l’arresto, nei confronti dei parlamentari così come di qualsiasi altro cittadino”. Frase condivisibile in astratto, ma impropria se riferita alla vicenda di Azzolini, atteso che la solidità della motivazione della richiesta di arresto era stata già positivamente verificata sia dal gip che da Tribunale del riesame, senza contare che non si va in Parlamento per ottenere un quarto grado di giudizio, perché se così fosse ne risulterebbe confermata la assoluta irritualità della valutazione del parlamento. Che se poi il monito facesse riferimento alla Procura di Trani, il Csm avrebbe tutti gli strumenti ispettivi e sanzionatori per intervenire ufficialmente. Ancora meno condivisibili sono le dichiarazioni di Raffaele Cantone, allorché su Repubblica di oggi, dichiara di considerare fisiologico, giusto e doveroso che il Parlamento possa dissen
tire quando non condivide i provvedimenti della magistratura. Ora ciascun cittadino può esprimere dissenso dalle decisioni dei giudici e dalle scelte di governo e Parlamento, ma se dissenso, in questo caso politico, come sembra dire Cantone, si traduce in facoltà di cassare ordinanze e sentenze non condivise, allora si afferma, spero inconsapevolmente, il primato della politica sulle decisioni della giurisdizione e quindi la cancellazione dello stato di diritto. Peraltro, un voto fondato su un dissenso politico, senza dimostrazione del necessario fumus persecutionis, autorizzerebbe l’autorità giudiziaria a sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, così come è avvenuto nel caso Ruby.
Una considerazione finale: sono state depositate le motivazioni della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione il 16 giugno, sulla nuova legge sul falso in bilancio. Farebbe bene il presidente del Consiglio a dedicare parte del suo tempo alla lettura di quelle motivazioni. Leggerebbe allora che «la nuova legge determina un ridimensionamento dell’elemento oggettivo delle false comunicazioni sociali, con effetto parzialmente abrogativo». In sostanza, come puntualmente avevo anticipato qualche mese fa, il riferimento ai soli “falsi materiali” serve ad escludere, dall’ambito di operatività della legge i falsi valutativi, che sono poi le ipotesi più gravi e ricorrenti di falso in bilancio. Insomma, in materia, il governo Renzi ha fatto più danni di quello Berlusconi. La domanda sorge spontanea: chi è stato passacarte di chi?

 

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