CATANZARO Il Tar rigetta la “sospensiva” sul ricorso dell’ex presidente di Fincalabra Luca Mannarino e sospende il processo amministrativo fino alla pronuncia della Cassazione sul difetto di giurisdizione del Tar, eccepito proprio da Fincalabra.
Era stata la finanziaria della Regione Calabria a mettere in dubbio la giurisdizione del giudice amministrativo, avanzando un ricorso alla Cassazione.
Mannarino, dunque, non tornerà al timone di Fincalabra, almeno non prima che la Cassazione sciolga i dubbi sulla giurisdizione. Processo amministrativo sospeso, dunque, perché «la contestazione di giurisdizione non appare manifestamente infondata».
Sia il Tar che il Consiglio di Stato avevano “riabilitato” Mannarino. I giudici amministrativi avevano infatti confermato quando statuito dal Tribunale di primo grado, rigettando l’istanza cautelare con cui la Regione Calabria chiedeva la riforma dell’ordinanza collegiale del 21 maggio 2015. In quell’occasione, il Tar, ritenendo fondata la questione di illegittimità costituzionale prospettata dagli avvocati del ricorrente Mannarino in merito alla legge regionale 12 del 2005 in materia di spoil system, rimise gli atti alla Corte costituzionale e dispose la sospensione degli effetti del bando di gara contenuto nella deliberazione del 24 febbraio 2015 pubblicata sul Burc in data 10 marzo 2015, con la quale era stata avviata la selezione pubblica volta alla ricostituzione delle nomine degli organi decaduti di competenza della presidenza della Regione Calabria, limitatamente alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione di “Fincalabra spa”. Poi l’eccezione di Fincalabra e la decisione del Tar di ieri. Toccherà aspettare la Cassazione.
ale. tru.
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