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Il “premierato assoluto”, verso un governo senza contropoteri

Nel seguito della riflessione, a mo’ di riepilogo di quanto già osservato in precedenza, saranno orasottoposte a valutazione le criticità originate dal vulnus inferto alla libertà di voto ad opera …

Pubblicato il: 22/03/2016 – 10:26
Il “premierato assoluto”, verso un governo senza contropoteri

Nel seguito della riflessione, a mo’ di riepilogo di quanto già osservato in precedenza, saranno ora
sottoposte a valutazione le criticità originate dal vulnus inferto alla libertà di voto ad opera delle
previsioni della nuova legge elettorale combinate con le nuove disposizioni oggetto della revisione
costituzionale. Prima di procedere nella riflessione sui gravissimi limiti della riforma elettorale, è il caso comunque di osservare che le argomentazioni che seguono non devono cogliersi nell’ottica della riflessione di tipo partitica (nel senso di critiche partigiane, pro o contro il Pd o il presidente del Consiglio). Esse si limitano a proporre all’attenzione del lettore le ragioni della forte preoccupazione, dello stesso allarme democratico, alla base della netta contrarietà nei confronti delle previsioni della nuova legge elettorale.
La prima fra queste preoccupazioni riguarda la stessa legittimità costituzionale dell’Italicum, considerando che la nuova legge elettorale procede all’assegnazione del premio di maggioranza alla lista che vince anche solo al ballottaggio; l’assegnazione del premio elettorale, inoltre, avviene senza alcuna previsione di un numero minimo di elettori partecipanti alla votazione referendaria. In questo senso, l’Italicum non segna una vera discontinuità rispetto alla legge già censurata dalla Corte costituzionale (sent. 1/2014). Cittadini singoli e associati, da settimane, stanno sollevando dubbi di costituzionalità della nuova legge proponendo ricorsi giurisdizionali innanzi alla magistratura ordinaria, assumendo appunto che non vi sono grandi differenze rispetto alla precedente legge. Il ricorso a questo strumento di tipo giurisdizionale ripercorre lo stesso iter che aveva portato la Corte di Cassazione a ritenere non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale e per questo a rimetterlo al vaglio della Corte costituzionale. Il tribunale di Messina ha ritenuto nei giorni scorsi (17/2/2016) di ammettere sei motivi di doglianza meritevoli di essere portati alla cognizione del Giudice costituzionale.
Se questa è una strada già intrapresa, ciò che merita di essere ora sottoposto all’attenzione del lettore risiede appunto nei punti oscuri/limiti dell’Italicum e nelle conseguenze che l’applicazione di tale legge avrà sullo stesso parlamentarismo del Paese. Una strategia, quest’ultima, che si affermerà senza mettere mano alle disposizioni della Carta in tema di forma di Governo. Una strategia che va ben oltre la democrazia maggioritaria, in quanto assolutizza la Premiership, malamente fondata sulle elezioni dirette (ancorché la elezione diretta si realizza attraverso la mediazione della legge e non della disposizione costituzionale). È in questo senso che diviene fondamentale comprendere come le modalità tecniche accolte nella legge elettorale per distribuire l'”irragionevole” premio elettorale ivi previsto (che oscilla fra 90 e 130 seggi parlamentari, a seconda che il partito politico vinca al primo turno o al secondo turno) incidano sulla trasformazione profonda della democrazia costituzionale del Paese e dei relativi equilibri costituzionali.
Tali equilibri vengono radicalmente messi in questione dalle previsioni dell’Italicum in tema di potere di nomina, da parte di un solo partito politico (che vince le elezioni), di una parte rilevante dei componenti gli organi di garanzia costituzionale (presidente della Repubblica, un terzo dei giudici costituzionali, tutti i membri laici del Csm e dei consigli di presidenza delle magistrature speciali, nonché delle diverse Autorità di garanzia). Pertanto, è sulla negazione delle regole e degli equilibri della “democrazia costituzionale” che occorre soffermare maggiormente l’attenzione. Con la riforma costituzionale, in unum con la riforma elettorale, cambiano in modo netto le condizioni di funzionamento (del sistema politico e soprattutto) della forma di governo parlamentare ora vigente, muovendo verso una nuova forma di governo parlamentare priva dei necessari “contro-poteri” interni posti a garanzia che un potere costituzionale non sottoponga al suo volere gli altri due poteri, quello legislativo e quello giurisdizionale (in questo senso cfr. anche A. Pace, “Verso una forma di governo senza contro-poteri”, in Seminario su “Democrazia costituzionale
ed equilibrio dei poteri. Le aporie della riforma costituzionale” (Roma, 8 luglio 2014).
In questo senso, non è l’Italicum in sé e per sé considerato a creare allarme democratico, e quindi a
porre problemi di costituzionalità, quanto piuttosto il combinato disposto con la riforma costituzionale Renzi-Boschi, nel quale risulta assolutamente irragionevole l’equilibrio perseguito fra rappresentanza politica e governabilità. La nuova legge elettorale, in questo spirito, come è stato bene osservato (da I. Diamanti, “E intanto avanza il premier Italicum”, in La Repubblica 27 aprile 2015), «conduce e induce all’elezione diretta del presidente del Consiglio», prefigurando una modifica materiale della forma di governo vigente senza porre mano espressamente alle disposizioni costituzionali di merito.
In questa prospettiva, come è stato pure sottolineato «occorre riconoscere che la (ingiustamente
definita) “legge truffa” era di gran lunga migliore rispetto all’Italicum perché poneva la soglia al 50,01% (e attribuiva il premio alla coalizione e non alla lista)” (A. Saitta, Forum sull’Italicum. Nove studiosi a confronto, Torino, 2015). Nella stessa direzione, è stato egualmente ricordato come, per individuare ipotesi elettorali simili di investitura diretta di un Governo fondato su un partito unico, occorre risalire alla fase pre-repubblicana, in quanto a partire dal II governo Badoglio (24 aprile 1944) i governi che si sono succeduti nel Paese sono stati sempre governi di coalizione.
Ha osservato in proposito Domenico Gallo (“Italicum una riforma che oltraggia la democrazia”, in Il Ponte, nn. 8-9/2015) che «fu proprio la legge elettorale dell’epoca (legge Acerbo) che consentì l’avvento di un partito unico al governo, attribuendo una maggioranza garantita al “listone”».
Rimane in ogni caso che un principio di cautela applicato alla revisione costituzionale non fa risultare certo eccessiva (o fuor di luogo) la richiesta di regole congrue a garanzia degli equilibri
costituzionali (è ciò che intendiamo quando parliamo di democrazia costituzionale). La democrazia, se ha nella Costituzione una sua garanzia di indefettibilità, è appunto nella mutua, equilibrata, relazione fra poteri dello Stato e soprattutto fra Esecutivo e Legislativo che trova il proprio fondamento.
C’è un ultimo profilo da richiamare ed è quello relativo alla strategia volta ad introdurre nel sistema
politico-costituzionale una forma di governo definibile di “premierato assoluto” (come l’aveva bene
qualificato il mai tanto compianto Leopoldo Elia). Nel 2005, una simile strategia fu appunto seguita dal governo di centrodestra del tempo. Se in quel progetto di revisione il modello di “governo del Premier” privo di contropoteri costituiva l’effetto dell’applicazione della sola legge di revisione costituzionale, oggi tale tendenza, fattualmente presidenzialistica (ma di fatto fondato sul “governo del Premier” senza contrappesi), deve rinvenirsi nell’effetto congiunto dell’Italicum con le previsioni della revisione costituzionale.

*Docente Unical

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