Senza disattendere quanto avevamo assunto al momento di sottolineare come l’obiettivo della critica che si sta svolgendo non riguarda le persone quanto piuttosto le esigenze di armonia e di garanzia della “democrazia costituzionale”, deve osservarsi come l’attuale indirizzo di riforma non ha ancora ritenuto di intraprendere per via costituzionale la strada di una forma di governo di tipo presidenziale ma si è limitata, sostanzialmente, ad emularne le forme di legittimazione politica fondandosi sull’investitura “quasi diretta” (“come se”) della premiership; si è limitato cioè ad anticipare possibili indirizzi di una futura riforma costituzionale in tal senso, che un eventuale consenso referendario rispetto alle aspettative della maggioranza governativa legittimerebbe di trasformare in un nuovo indirizzo di revisione costituzionale.
Il metus tyramni suggeriva ai nostri costituenti del 1947 di essere prudenti nella scelta della forma di governo, evitando ogni possibile rischio di addensamento/concentrazione di potere in una sola persona o in uno solo potere dello Stato. Dopo quasi 70 anni questo rimane ancora un problema irrisolto – e al contempo una minaccia – della democrazia italiana. D’altra parte, non avere voluto frequentare altre vie parimenti idonee a garantire rappresentatività politica e stabilità governativa non significa che esse non fossero comunque disponibili alla decisione di revisione costituzionale.
Basterebbe per tutti richiamare in merito l’esperienza tedesca, che si apprezza nel quadro della democrazia costituzionale del secondo dopo-guerra per la stabilità assicurata alla sua forma di governo, in unum con il pluralismo rappresentativo assicurato ai cittadini e ai territori (secondo una formula di federalismo, che le forze politiche del Paese non hanno ritenuto meritevole di molta attenzione).
Nell’ottica della preoccupazione e dei dubbi fin qui evocati, possiamo concludere richiamando quell’autorevole (e convincente) argomentazione del Giudice delle leggi nella quale si sottolinea che, se gli obiettivi di agevolare la formazione di un’adeguata maggioranza parlamentare, di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale, risultano costituzionalmente legittimi, non può comunque accordarsi copertura costituzionale «a quelle previsioni della legge … che producono una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.” (considerato in diritto 3.1, sent. cost. 1/2014).
Questo era il problema posto dal Porcellum (legge n. 270/2015); per molti profili, questo è ancora il
problema posto dall’Italicum (legge n. 52/2015), nel quadro delle nuove regole volute dal legislatore di revisione costituzionale.
Non si comprende per quali ragioni la nuova legge elettorale possa portare la Corte costituzionale a mutare il proprio indirizzo giurisprudenziale fino a rendere ragionevoli, e dunque legittime, forme legislative che si presentano (almeno con riguardo al premio elettorale) perfino maggiormente divaricanti i rapporti fra democrazia rappresentativa e forma di governo di quanto non lo fossero quelle previste nella legge n. 270/2015!
*Docente Unical
x
x