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Ex Legnochimica, il Tar dà ragione alla società

COSENZA Il Tar Calabria ha accolto il ricorso presentato dalla società Legnochimica (rappresentata dai legali Francesco Munari, Andrea Blasi e Salvatore Perugini) contro il Comune di Rende (difeso …

Pubblicato il: 15/04/2016 – 17:13
Ex Legnochimica, il Tar dà ragione alla società

COSENZA Il Tar Calabria ha accolto il ricorso presentato dalla società Legnochimica (rappresentata dai legali Francesco Munari, Andrea Blasi e Salvatore Perugini) contro il Comune di Rende (difeso dall’avvocato Giuseppe Leporace) per annullare l’ordinanza emessa il 27 agosto del 2015 dal sindaco Marcello Manna con la quale si chiedeva la rimozione dei rifiuti nei bacini 4 e 5 a contrada Lecco nel territorio di proprietà dell’ex Legnochimica. Il Comune è stato condannato anche al pagamento delle spese per un totale di 4mila euro.

LA STORIA (INFINITA) DELLA MANCATA BONIFICA La storia della mancata bonifica dell’area dell’ex Legnochimica parte da lontano. La società ha realizzato, nel terreno confinante con il fiume Crati, alcuni laghi artificiali. In particolare, i laghi 4, 5 e 6 erano destinati alla raccolta delle acque impiegate nei processi produttivi all’interno dei capannoni di proprietà della società. La Legnochimica ha cessato la sua attività di produzione di tannino e pannelli di fibra di legno nel 2002. Nel 2008 si è provveduto a inoltrare all’ufficio del commissario per l’emergenza ambientale della Regione Calabria un piano per ripulire i bacini artificiali. Si è svolta una prima conferenza dei servizi non ultimata perché nel 2009 le competenze per l’approvazione dei progetti di bonifica sono state trasferite ai Comuni. 
Nel 2012 la Legnochimica ha provveduto a inoltrare il progetto al Comune che ha indetto una nuova conferenza dei servizi per il 27 febbraio del 2012. Il progetto di caratterizzazione venne approvato e la società ha inviato il piano di bonifica dei laghi. La conferenza dei servizi del 18 marzo del 2013, convocata dal Comune di Rende, ha manifestato «dissenso – è scritto nel ricorso – per la metodologia di rimozione delle acque, così come prospettata dalla società. Nella seduta successiva, la Conferenza dei servizi ha avuto esito negativo con preavviso di rigetto da parte del Comune. Il 22 maggio del 2013 viene rigettato un nuovo progetto di bonifica. E, il 23 maggio del 2013, il Comune di Rende ha emesso un’ordinanza urgente con cui chiedeva di provvedere a una bonifica dell’area interessata dai laghi e dalle acque di scolo. La società ha impugnato il provvedimento anche per «un difetto di istruttoria sotto altro profilo». Nel 2014 venne accolto il ricorso con conseguente annullamento dell’ordinanza urgente emessa dal sindaco. Ma, il 27 agosto del 2015, il sindaco di Rende ha emesso una nuova ordinanza con la quale ha ordinato al liquidatore della società, Pasquale Bilotta, di rimuovere i rifiuti nei bacini 4 e 5 a causa «dell’emissione di fumi, anche maleodoranti, e dello scoppio di incendi». Ma la società ha risposto evidenziando di aver elaborato un nuovo progetto, convocato un’altra conferenza dei servizi, dato il via al campionamento delle acque e a un piano di bonifica depositato in Comune il 27 marzo 2015.

IL RICORSO DELLA SOCIETA’ All’esito di tutto ciò, per la società non ci sarebbero i «requisiti di necessità e urgenza» trattandosi di «una situazione esistente e nota da tempo». E ancora che «la situazione dei laghi sarebbe immutata fin dal 2002. Inoltre, il modesto incendio avrebbe interessato il lago numero 6 non contemplato nell’ordinanza. I laghi 4 e 5 sarebbero pieni d’acqua, con conseguente insussistenza del rischio di incendi». Nel ricorso si va oltre: «Non sussisterebbe un rischio per la pubblica incolumità, giacché un incendio di modesta entità, quasi certamente di natura dolosa, non implicherebbe un pericolo del genere. L’ordinanza sarebbe priva di motivazione e sarebbe stata emessa in assenza di istruttoria, come dimostrato dal fatto che essa ha fatto riferimento ai laghi 4 e 5, attualmente pieni di acqua, e non al lago 6 in cui si è sviluppato l’incendio. Il provvedimento sarebbe frutto di sviamento poiché il Comune avrebbe utilizzato lo strumento dell’ordinanza per finalità di ripristino ambientale». Un ricorso ampiamente contestato dal Comune.

LA DECISIONE DEL TAR Per il Tar calabrese il ricorso all’ordinanza urgente può essere indispensabile in alcuni casi, anche connessi a situazioni di inquinamento ambientale, quando si tratta di tutelare l’incolumità pubblica o l’igiene e la salute con l’adozione di specifiche misure. Per i giudici amministrativi «lo strumento non appare legittimamente utilizzato». Intanto proseguono le indagini della Procura di Cosenza (coordinate dal procuratore aggiunto Marisa Manzini) sull’inquinamento dell’area che, nei mesi scorsi, è stata sottoposta a sequestro perché la falda acquifera è risultata fortemente inquinata da metalli pesanti. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati Pasquale Bilotta in qualità di liquidatore rappresentante della società Legnochimica e i suoi due soci, difesi dall’avvocato Pietro Perugini. Secondo l’accusa, Bilotta avrebbe omesso di provvedere alla bonifica dell’area dove c’è l’ex stabilimento, a contrada Lecco di Rende. Giovedì il sindaco di Rende, Marcello Manna, è stato ascoltato in Procura come persona informata sui fatti.

Mirella Molinaro
m.molinaro@corrierecal.it

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