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Concorso a Reggio, gli infermieri perdono il ricorso

REGGIO CALABRIA La procedura scelta dal dg dell’ospedale di Reggio per reclutare nuovi infermieri è corretta. Il Tar dello Stretto ha infatti respinto il ricorso di 11 camici bianchi che chiedevano…

Pubblicato il: 22/04/2016 – 13:50
Concorso a Reggio, gli infermieri perdono il ricorso

REGGIO CALABRIA La procedura scelta dal dg dell’ospedale di Reggio per reclutare nuovi infermieri è corretta. Il Tar dello Stretto ha infatti respinto il ricorso di 11 camici bianchi che chiedevano l’annullamento degli atti con cui l’allora commissario Frank Benedetto (poi diventato direttore generale) ha disciplinato l’iter per l’assunzione a tempo indeterminato di 10 infermieri. Secondo gli “esclusi” – tutti presenti nella graduatoria approvata dall’Azienda Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e valida fino al 31 dicembre 2016 –, Benedetto non avrebbe dovuto avviare la procedura di mobilità per selezionare il nuovo personale degli Ospedali Riuniti, ma attingere prioritariamente da quell’elenco stilato nel giugno 2009.
Un assunto, questo, smentito dal Tribunale, che nella sentenza del 21 aprile chiarisce l’assenza di vincoli obbligatori e il «potere discrezionale» del commissario (difeso dagli avvocati Francesco Manganaro e Giorgio Vizzari), che ha legittimamente avviato l’assunzione di nuovo personale «previo esperimento della procedura di mobilità volontaria».

I FATTI Tutto nasce quando il commissario regionale alla Sanità, Massimo Scura, adotta il decreto (il numero 2) che fissa le disposizioni per il reclutamento del personale nelle Aziende del servizio sanitario regionale (26 marzo 2015). Subito dopo (14 aprile), arriva l’autorizzazione: gli ospedali possono dare avvio alle procedure. Il 30 giugno Benedetto avvia il concorso anticipato dall’avviso di mobilità volontaria. Decisione che provoca il ricorso degli infermieri, a parere dei quali l’Azienda avrebbe avuto l’obbligo di pescare dalla graduatoria esistente, così come chiarito nel decreto di Scura che aveva fissato i criteri generali per le assunzioni.
Un’interpretazione sbagliata, a parere del Tribunale, per il quale il provvedimento del commissario «non lascia dubbi interpretativi in ordine alla natura discrezionale del potere intestato all’Azienda nella scelta di tale specifica modalità di reclutamento di personale». Il preventivo scorrimento delle graduatorie, quindi, «non è configurato come obbligo che vincola l’attività dell’amministrazione, bensì come facoltà che essa può esercitare discrezionalmente».

Pietro Bellantoni
p.bellantoni@corrierecal.it

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