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Trematerra rischia (di nuovo) l'arresto

ACRI Vizi di legittimità e gravi contraddizioni. La Corte di cassazione, alla quale aveva fatto ricorso la Procura di Catanzaro contro la decisione del Tdl di respingere l’appello per il mancato ar…

Pubblicato il: 04/05/2016 – 12:12
Trematerra rischia (di nuovo) l'arresto

ACRI Vizi di legittimità e gravi contraddizioni. La Corte di cassazione, alla quale aveva fatto ricorso la Procura di Catanzaro contro la decisione del Tdl di respingere l’appello per il mancato arresto dell’ex assessore regionale all’agricoltura Michele Trematerra, non solo ha annullato l’ordinanza del Riesame ma con la sua sentenza bacchetta anche severamente le motivazioni del Tribunale della libertà. Dunque la Cassazione cancella l’ordinanza impugnata e la rimanda al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame. Ma procediamo con ordine. Lo scorso sette luglio – nel corso dell’operazione denominata Acheruntia (antico nome del Comune di Acri), condotta dalla Dda di Catanzaro – i magistrati avevano chiesto l’arresto dell’ex assessore regionale all’Agricoltura Michele Trematerra, indagato per concorso esterno e corruzione, per avere agevolato la cosca Lanzino-Ruà grazie ai legami stretti con l’ex consigliere comunale di Acri Angelo Gencarelli, elemento apicale del clan. Il gip nega l’arresto del politico. Decisione che verrà confermata anche dal Riesame e che indurrà la distrettuale di Catanzaro a ricorrere in Cassazione.

CONTRADDIZIONI DEL RIESAME I giudici della Cassazione hanno espresso tutte le contraddizioni che emergono dalla decisione del Riesame del 15 ottobre scorso. Contraddizioni che già il sostituto procuratore Pierpaolo Bruni aveva enunciato nel ricorso accolto dagli ermellini: «Il ricorrente, in punto di fatto, ha premesso che il tribunale aveva ritenuto sussistente l’elemento materiale del reato di cui all’art. 416 bis del codice penale; tuttavia, poi, aveva sostenuto che non era stato provato l’elemento psicologico di agevolare la cosca mafiosa in quanto gli atti compiuti dal Trematerra erano diretti ad agevolare non la cosca mafiosa ma gli interessi privati di alcuni singoli esponenti di essa». In conclusione, secondo il pm, «una volta ritenuta pacifica la circostanza secondo cui Gencarelli Angelo fosse un elemento apicale dell’organizzazione di ‘ndrangheta in questione (la cosca Lanzino-Ruà,nda), anche il solo fine di favorire il capo di una cosca non può non integrare la volontà e quindi il fine di favorire l’intera organizzazione», tanto più che, «all’interno della stessa organizzazione, come si desumeva da alcune intercettazioni era ben noto che il Trematerra fosse un soggetto a disposizione della cosca».

VIZI DI LEGITTIMITÀ Secondo la Suprema corte sono diversi i vizi di legittimità che inquinano l’ordinanza del Riesame. Innanzitutto: «Il Tribunale ha omesso una valutazione unitaria e complessiva di tutta la vicenda, che va vista e valutata nel suo complesso, dalla stipula del pactum sceleris (quello stipulato da Trematerra con Gencarelli in occasione delle elezioni regionali del 2010: voti in cambio dell’elezione, nda) fino al compimento di tutti gli atti compiuti dal Trematerra dopo l’elezione. È gravemente erronea e contraria al consolidato orientamento di questa Corte, procedere al frazionamento della prova, come ha fatto il tribunale che si è limitato a prendere in esame i singoli indizi e, uno per uno, ora per un motivo, ora per un altro, li ha ritenuti espressione di fatti episodici rientranti in favori personali o spreco di denaro pubblico».
Ma la più grave delle contraddizioni si manifesta quando il Riesame afferma, da un lato, categoricamente, che fra Trematerra e Gencarelli era stato stipulato un patto elettorale, aggravato dalle modalità mafiose «giacché il patto elettorale ha comportato, a seguito e per effetto della elezione di Trematerra Michele al consiglio regionale, un rafforzamento del prestigio esterno della consorteria, che poteva vantare e, all’occorrenza, sfruttare e avvalersi per il raggiungimento delle sue finalità, la presenza di un soggetto inserito negli organi istituzionali della Regione Calabria», eppure dall’altro lato si afferma che quei lavori erano stati concessi «a titolo personale». È qui che la Cassazione bacchetta sonoramente le motivazioni adottate dal Riesame nel respingere le richieste di misure cautelari per Michele Trematerra: «Secondo uno dei fondamentali principi della logica (quello di non contraddizione), non può essere che una cosa (A) sia (A) e non sia una certa cosa (non A) allo stesso tempo e nella medesima circostanza».

LA FUNGAIA L’impresa boschiva “La Fungaia” era, secondo l’accusa, l’articolazione imprenditoriale della cosca ed era amministrata da Salvatore Gencarelli. Secondo la Dda Trematerra si attivava per favorire l’impresa con le autorizzazioni per lo sfruttamento di aree boschive ma non solo. Si sarebbe prodigato affinché non venisse data una sanzione amministrativa alla ditta a seguito del taglio indiscriminato di alberi in località Galluzzo di Acri. Secondo la Cassazione, il Tribunale, quando afferma che non vi sarebbe la prova «della consapevolezza di Michele Trematerra della inerenza dell’impresa “La Fungaia” all’attività della consorteria, e non già del titolare formale ovvero, comunque, dei soggetti suoi interlocutori (Gencarelli Angelo e Gencarelli Salvatore)» non considera che il Trematerra era perfettamente a conoscenza della caratura criminale del Gencarelli Angelo; costui, dal posto che gli era stato conferito, effettuava pressioni continue e di ogni genere a favore della suddetta società; una banale massima d’esperienza indica che solo chi abbia un forte interesse a ottenere un determinato risultato si spende, in modo anche illecito, pur di conseguirlo».

L’APPOGGIO ELETTORALE Secondo la Cassazione, quando il Riesame afferma che l’appoggio elettorale che Gencarelli diede a Trematerra non poteva essere posto «in correlazione con la finalità di apportare vantaggi, economici e/o di prestigio, alla consorteria di appartenenza del Gencarelli Angelo poiché Michele Trematerra aveva un suo bacino elettorale, frutto verosimilmente anche dell’azione politica del genitore Trematerra Gino, conseguendo risultati sostanzialmente omogenei nel 2005 e nel 2010», cade in contraddizione perché per giungere a quella conclusione, il tribunale avrebbe dovuto prima spiegare – se davvero l’apporto elettorale del Gencarelli fosse stato ritenuto sostanzialmente irrilevante – perché fu accettato e perché, appena eletto, il Trematerra ottemperò al pactum sceleris diventando una mera pedina del Gencarelli che, impunemente, poteva permettersi il lusso di affermare “lo tengo io il comando”». Il tribunale del Riesame di Catanzaro dovrà ora tenere un nuovo esame sulla posizione di Trematerra. Intanto è stata disposta l’integrale trasmissione degli atti allo stesso Tribunale.

Alessia Truzzolillo
a.truzzolillo@corrierecal.it

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