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I Gentile ricorrono al Consiglio di Stato

COSENZA I rappresentanti della lista “Cosenza Popolare”, espressione del Nuovo Centrodestra, hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar Calabria che ha rig…

Pubblicato il: 14/05/2016 – 11:43
I Gentile ricorrono al Consiglio di Stato

COSENZA I rappresentanti della lista “Cosenza Popolare”, espressione del Nuovo Centrodestra, hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar Calabria che ha rigettato la richiesta di riammissione dopo l’esclusione dalle elezioni comunali. Il legale della lista, l’avvocato Giovanni Spataro, ha reso noto che all’origine dell’esclusione c’è un «errore formale, poiché i candidati nel produrre la dichiarazione attestante l’insussistenza delle ipotesi di incandidabilità hanno fatto riferimento all’articolo 58 Testo unico enti locali (abrogato) anziché all’articolo 10 della legge Severino. Noi – ha aggiunto – continuano a sostenere che al di là del refuso il richiamo a questo articolo 58 è in realtà un rinvio mobile, cioe’ quando si fa riferimento a questa norma si fa riferimento anche a quelle successiva. È questo lo sosteniamo ai sensi della legge Severino, ovvero articolo 17, che dice espressamente che i richiami all’articolo 58, cioe’ quello erroneamente richiamato, ovunque presenti si intendono riferiti all’articolo 10 della legge Severino. È evidente che è necessario tutelare i principi del favor voti e favor partecipationis e quindi deve prevalere la sostanza sulla forma».
Secondo il legale «la sanzione prevista dalla legge Severino, ovvero la cancellazione della lista, si ha solo nel caso in cui manca la dichiarazione prescritta dalla legge. Nel nostro caso, volendo superare il primo punto – ossia il rinvio mobile – si può affermare che la nostra documentazione era incompleta ma comunque era stata presentata. Questo provvedimento della commissione elettorale cozza contro i principi costituzionali e quelli di derivazione comunitaria».
«Perché – prosegue Spataro – non si possono mettere sullo stesso piano, al di là dei tecnicismi, chi è effettivamente incandidabile con chi non è incandidabile ma ha solo sbagliato nel fare una dichiarazione. E al riguardo è stata sollevata in ricorso anche la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 12 della legge Severino. In ogni caso la lista “Cosenza popolare” prima di ricevere la comunicazione di esclusione i candidati della lista hanno integrato dinanzi alla commissione elettorale le dichiarazioni con il richiamo alla legge Severino così come previsto dall’articolo 33 della legge 570 del 1960 che regola la materia in questione. Il Tar della Calabria – conclude – ritiene che in tema di incandidabilità non sia possibile integrare la dichiarazione. E sul punto vi sono due opposti orientamenti del consiglio di stato. Bisognerà aspettare lunedì per capire quale sarà l’orientamento prevalente. Quello più formalistico o quello che consente la libera espressione democratica del voto e del diritto di elettorato passivo».

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