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Asp di Reggio, Tar: legittima la nullità dell'incarico a Gioffrè

REGGIO CALABRIA È legittima la dichiarazione di nullità del provvedimento di nomina di Santo Gioffrè a commissario straordinario dell’Asp di Reggio Calabria. L’ha deciso la terza sezione del Tar de…

Pubblicato il: 09/06/2016 – 13:27
Asp di Reggio, Tar: legittima la nullità dell'incarico a Gioffrè

REGGIO CALABRIA È legittima la dichiarazione di nullità del provvedimento di nomina di Santo Gioffrè a commissario straordinario dell’Asp di Reggio Calabria. L’ha deciso la terza sezione del Tar del Lazio, i cui giudici hanno respinto un ricorso amministrativo proposto dall’esponente politico reggino. Gioffrè era stato nominato Commissario Straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Reggio Calabria nell’aprile 2015. Qualche mese dopo, però, il consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione statuì la sussistenza dell’inconferibilità per quell’incarico. La conseguenza fu la dichiarazione di nullità del provvedimento di nomina, poi contestata davanti al Tar.
Secondo l’Autorità, Gioffrè non poteva ricoprire quel ruolo in quanto precedentemente candidato a sindaco in un collegio elettorale che comprendeva il territorio dell’Asp. Per il Tar, la norma sull’inconferibilità degli incarichi, introduce uno strumento volto «ad evitare potenziali forme di conflitto d’interesse che possono crearsi fra controllore (organo politico) e controllato (amministrazione o società controllata) – si legge nella sentenza – al fine di evitare che fra tali soggetti possa configurarsi una eccessiva contiguità, che impedisca o renda assai difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa, che costituiscono il cardine dell’organizzazione e dell’attivita’ della pubblica amministrazione».
In più, «la disciplina in esame assolve all’intento di prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi ed i conflitti di interesse, salvaguardando l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche, in tal modo il decreto (e la legge delega a monte) disegna, mediante la previsione di regimi di incompatibilità e di preclusione temporanea della possibilità di ricevere nomine (inconferibilità), un vallo che dovrebbe separare, nell’ambito di tutta l’organizzazione della pubblica amministrazione, le cariche politiche da quelle amministrative».
I candidati ad incarichi pubblici e coloro che hanno espletato incarichi amministrativi o politici «assumono, peraltro – continua il Tar – una posizione ben distinta rispetto ai comuni cittadini, e in relazione a tale status la disciplina in esame configura un regime più rigoroso di incompatibilità e inconferibilità nei confronti di coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina a organi di indirizzo politico presso le amministrazioni statali, regionali e locali, come pure i componenti degli organi di indirizzo politico di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali».

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