CATANZARO La Corte Costituzionale, con sentenza depositata oggi, ha dichiarato «non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 – Disciplina del collegio dei revisori dei conti della giunta regionale e del consiglio regionale della Calabria), sollevata dal Tar della Calabria in riferimento agli articoli 97, 98 e 123 della Costituzione, in relazione all’articolo 18 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), nonché al principio dell’affidamento nella certezza dei rapporti giuridici».
Secondo quanto si legge nel testo della sentenza emessa nella seduta del primo giugno (presidente Paolo Grossi, relatore Giancarlo Coraggio, cancelliere Roberto Milana), «il potere legislativo risulta correttamente esercitato. Difatti – prosegue il testo della sentenza – costituisce una valida ragione di urgenza non solo la necessità di adottare una nuova normativa a seguito di una pronuncia di illegittimità costituzionale, ma anche quella di evitare il rischio di una pronuncia, ove si ritenga, e si è visto non a torto, che le argomentazioni portate dal giudice a sostegno della non manifesta infondatezza siano meritevoli di considerazione».
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