Ultimo aggiornamento alle 15:19
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 4 minuti
Cambia colore:
 

Occhiuto: «Il presidente della Provincia resto io». Di Natale «Notizia falsa»




COSENZA Macché Graziano Di Natale, il presidente della Provincia sono io. Mario Occhiuto spiega, in una nota, che la sentenza del Consiglio di Stato che annulla la nomina di Franco Bruno a vicep…

Pubblicato il: 08/07/2016 – 13:49
Occhiuto: «Il presidente della Provincia resto io». Di Natale «Notizia falsa»




COSENZA Macché Graziano Di Natale, il presidente della Provincia sono io. Mario Occhiuto spiega, in una nota, che la sentenza del Consiglio di Stato che annulla la nomina di Franco Bruno a vicepresidente (ratificata proprio da Occhiuto dopo la sua cacciata da Palazzo dei Bruzi) riguarda, appunto, solo quella nomina e non il suo reinsediamento sullo scranno più alto della Provincia.
«In relazione agli effetti del giudizio amministrativo, sulla legittimità della nomina a vicepresidente in favore del consigliere provinciale Francesco Bruno dell’8 febbraio 2016, si fa presente che i due provvedimenti giurisdizionali – nella specie sia la sentenza numero 386 del Tar Catanzaro, che l’ordinanza cautelare del 7 luglio 2016 resa nell’ambito del proc. 4188/16 Consiglio di Stato – non vertono sulla questione e sugli effetti della mia avvenuta rielezione quale sindaco di Cosenza in data 5 giugno 2016, ma si limitano a decretare la nullità della suddetta nomina».
È quanto dichiara il presidente Mario Occhiuto dopo la sentenza emessa ieri del Consiglio di Stato, in merito alla legittimità della nomina del vicepresidente Franco Bruno dello scorso febbraio.
Il presidente Occhiuto precisa che la sentenza del Consiglio di Stato nulla specifica in merito agli effetti della sua avvenuta rielezione a sindaco che, come da Statuto, lo riconferma anche alla guida dell’ente provinciale.La situazione è contemplata negli articolo 32 e 37 dello Statuto della Provincia di Cosenza (approvato all’unanimità con delibera consiliare numero 1 del 12 gennaio 2015 e adottato dall’Assemblea dei sindaci in data 1 settembre 2015, tuttora in vigore senza alcuna modifica successiva e mai impugnato), che prevedono che «non si considera decaduto il rieletto nella prima consultazione successiva allo scioglimento anticipato dell’ente di primo livello». Pertanto Mario Occhiuto deve considerarsi il presidente della Provincia di Cosenza, così come correttamente attestato nell’atto numero 23902 del 10 giugno 2016 a firma del segretario generale.

DI NATALE  NON CI STA «IL CONSIGLIO DI STATO NON HA ACCOLTO LA SOSPENSIVA» Non è d’accordo – per nulla – l’attuale presidente della provincia, Graziano Di Natale, che bolla come «notizia oggettivamente falsa e diffusa al fine di realizzare un indebito esercizio di funzioni pubbliche, eludendo i provvedimenti del giudice amministrativo» quella diffusa da Occhiuto. Per Di Natale, « l’autore e/o gli autori di quel comunicato, distorcendo i fatti con mala fede o colpa grave, omettono di riferire che davanti al Consiglio di Stato, al quale è stato peraltro prodotto il suddetto attestato del segretario generale, il sig. Mario Occhiuto, tramite i suoi difensori, ha specificamente motivato l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Calabria – Catanzaro e che, ciò nonostante, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione quinta, con ordinanza n. 2601 del 7 luglio 2016,”viste le memorie difensive”, “visti tutti gli atti della causa”, ha respinto la suddetta istanza di sospensiva affermando che “risulta corretto il rilievo del giudice di primo grado secondo cui nel caso di specie si è verificata la causa di decadenza prevista dall’art. 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56”». Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato – ricorda Di Natale – «Il sig. Occhiuto non può quindi esercitare le funzioni di presidente della provincia, e l’eventuale prosecuzione di tali funzioni da parte dello stesso Occhiuto integra il delitto di usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.)». in più, afferma «la sentenza del TAR Calabria, non sospesa dal Consiglio di Stato, spiega effetto automatico caducante su tutte le nomine e gli incarichi effettuati, la cui durata coincide con il mandato del presidente della provincia, rendendoli inefficaci, per cui l’eventuale prosecuzione da parte dei soggetti in questione nelle attività di pregressa competenza comporta anche una perdurante situazione contra ius, di per sé foriera di fattispecie dannose per le casse provinciali e per l’immagine della p.a». Inoltre, aggiunge l’attuale presidente della provincia «non si può infine disconoscere la nota in data 21 giugno 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali, in cui si afferma – in linea con la menzionata ordinanza del Consiglio di Stato ed anche con la deliberazione del consiglio provinciale n. 6/2016, che lo statuto dell’ente non può introdurre disposizioni derogatorie rispetto a quanto testualmente previsto dall’art. 1, comma 65, della legge n. 56/2014, e che, nelle more delle nuove elezioni per il presidente della provincia, la continuità amministrativa dell’ente è assicurata dal consigliere anziano quale figura di garanzia, cioè dall’avv. Graziano Di Natale».   

Argomenti
Categorie collegate

Corriere della Calabria - Notizie calabresi
Corriere delle Calabria è una testata giornalistica di News&Com S.r.l ©2012-. Tutti i diritti riservati.
P.IVA. 03199620794, Via del Mare, 65/3 S.Eufemia, Lamezia Terme (CZ)
Iscrizione tribunale di Lamezia Terme 5/2011 - Direttore responsabile Paola Militano
Effettua una ricerca sul Corriere delle Calabria
Design: cfweb

x

x