COSENZA Il presidente della Provincia Mario Occhiuto torna sugli effetti del procedimento giudiziario amministrativo del Consiglio di Stato, dello scorso 7 luglio. Una sentenza chiara che però, in alcuni, ha ingenerato «un’interpretazione personalizzata che ha portato solo a creare confusione nell’opinione pubblica».
«C’è infatti – spiega Occhiuto – chi pretende di voler guidare un ente, non solo non essendo stato eletto in tale ruolo, ma non avendone nemmeno i requisiti. Solo i sindaci, infatti, possono aspirare a diventare presidente della Provincia. Quindi il consigliere Graziano Di Natale, anche in caso di elezioni anticipate, non potrebbe in alcun modo candidarsi a tale incarico».
Tornando al giudizio del Consiglio di Stato, tuttora pendente, esso esplica effetti solo sull’atto di nomina di Franco Bruno a vicepresidente della Provincia, atto che fu adottato l’8 febbraio 2016. Di tale nullità, così come da sentenza, l’ente provinciale prende atto. «Ma – chiarisce il presidente Occhiuto – la sentenza non ha, invece, alcun effetto sullo Statuto della Provincia, che in seguito alla mia rielezione a sindaco, prevede la mia permanenza in carica nella funzione di presidente della Provincia, così come attestato dal segretario generale».
E a riscontro di quanto affermato, Occhiuto presenta la nota dell’avvocato Maria Alessandra Sandulli, noto giurista e patrocinante davanti al Consiglio di Stato: «L’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, come la sentenza del Tar, esplica effetti limitatamente alla questione giuridica oggetto del ricorso di primo grado, confermando, allo stato, l’applicazione dell’art. 1, comma 65, della legge n. 56/2014 ai fini della declaratoria di nullità dei provvedimenti impugnati dinanzi al Tar, concernenti la nomina del vicepresidente della Provincia. L’ordinanza non incide invece, né potrebbe incidere sugli effetti della fattispecie integratasi in corso di causa per effetto della rielezione dell’architetto Mario Occhiuto quale sindaco di Cosenza all’esito del primo turno elettorale del 5 giugno 2016, sopravvenuta alla sentenza appellata e significativamente non menzionata dal Consiglio di Stato. Gli effetti della rielezione sono disciplinati dal combinato disposto dagli artt. 32, co. 2, e 37, co. 4, dello Statuto della Provincia di Cosenza (che non è stato impugnato e neppure considerato nell’ambito del giudizio in questione), in forza del quale non si considera decaduto dalla carica di presidente della Provincia il sindaco rieletto nel prima consultazione successiva allo scioglimento anticipato dell’ente di primo livello. In altre parole la suddetta rielezione integra e completa la fattispecie di cui alle citate norme statutarie svolgendo effetti del tutto autonomi e sganciati dal tema oggetto del giudizio pendente. Si può pertanto concludere che l’attestazione di cui all’atto n. 23902 del 10 giugno 2016 a firma del segretario generale che considera Mario Occhiuto attuale presidente della Provincia di Cosenza non è stata incisa dall’ordinanza del Consiglio di Stato».
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