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Cosenza, Guccione attacca Occhiuto sui debiti: «È incompatibile»

COSENZA L’incompatibilità di Mario Occhiuto «sussiste». Parola di Carlo Guccione, già candidato del centrosinistra che, in qualità di consigliere comunale, ha inviato al primo cittadino e al segret…

Pubblicato il: 17/07/2016 – 12:04
Cosenza, Guccione attacca Occhiuto sui debiti: «È incompatibile»

COSENZA L’incompatibilità di Mario Occhiuto «sussiste». Parola di Carlo Guccione, già candidato del centrosinistra che, in qualità di consigliere comunale, ha inviato al primo cittadino e al segretario generale del Comune, Alfonso Rende, una comunicazione «preliminare alla seduta di insediamento del consiglio comunale di Cosenza». Guccione richiama l’articolo 548 c.p.c che riguarda la dichiarazione del terzo pignorato nella procedura delle espropriazioni mobiliari presso terzi, riferendosi ovviamente ai pignoramenti rivolti a Occhiuto «ma che hanno investito il Comune quale terzo pignorato». «Il comportamento omissivo dei dirigenti e responsabili dei preposti uffici – scrive Guccione – ha determinato un danno per l’Ente, già tale, in quanto destinatario indebito, per la parte che si sarebbe evitata con la dichiarazione negativa poi non resa, di ordinanze di assegnazione. Ci risulta, d’altronde, che siffatte gravi manchevolezze siano state dal Commissario Prefettizio in data 1 giugno 2016 , oggetto di inoltro alla Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, per il configurarsi di omissione d’atti d’ufficio e danno erariale, con le derivate responsabilità contabili. Ciò posto – prosegue l’esponente del Pd rivolgendosi a Occhiuto – è pur vero che Lei è estraneo alla responsabilità suddetta, per come configurata dal Commissario Prefettizio, essendo i responsabili, rinvenibili nel settore burocratico (Dirigenti e Responsabili dei servizi), ma certamente, per così dire, Lei è l’utilizzatore finale! Ciò per un duplice profilo: Il Comune verrà chiamato a pagare anche per le somme che a Lei non deve, d’altronde la Sua indennità è nella quota massima già pignorata; il Suo creditore resterà comunque soddisfatto e Lei si troverà un debito in meno, grazie al Comune di Cosenza ed ai Cittadini che in quanto contribuenti pagano al Suo posto. Salvo rivalsa. Ed è proprio per questa, la rivalsa, ancora non attivata nei Suo i confronti, che non ci si trova nel campo della Sua incompatibilità ad essere Sindaco di un Comune nei confronti del quale, con la messa in mora, scatterebbe la causa pendente».
Ma secondo Guccione c’è di più: «L’art 50 del Tuel descrive il Sindaco come “l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune”, vale a dire è “sovraintendente” rispetto alle funzioni dirigenziali. Deve far valere di volta in volta anche le responsabilità altrui. La stessa Corte dei Conti ha chiarito che la funzione di vigilanza spettante al sindaco sul comportamento degli organi burocratici del Comune, quale autorità di vertice, ai sensi dell’art 151 del vigente Tulcp n° 148 del 1915, di intervenire sollecitando gli organi competenti all’adozione dei necessari adempimenti, era più ampia nel periodo ante riforma della L. 142/90, ma sussiste certamente anche adesso, ove si ravvisino comportamenti omissivi dei dirigenti».
Secondo Guccione ciò comporta che «se è vero che il sindaco, nominate tali figure non disponga di poteri di avocazione e di ordine sugli atti di gestione, deve però sovraintendere all’attività complessiva dell’ufficio e del servizio, intervenendo in caso d’inerzia nei confronti di atti che la legge prevede come obbligatori». Il consigliere comunale parla quindi di «culpa in vigilando» e scrive rivolgendosi ad Occhiuto che «le Sue omissioni qui sono esclusivamente Sue». Quindi le conclusioni: «La serenità di giudizio, atteso il coinvolgimento diretto, addirittura come beneficiario, non può appartenerle. Ed in questo sta la sua incompatibilità a rappresentare pur quella larga parte di cosentini che l’hanno votata, così come quelli che le sono stati avversi. Dimostri fermezza nei confronti dei responsabili. Assuma le decisioni conseguenziali. La sua incompatibilità, come vede, sussiste. Il segretario generale, avvocato Alfonso Rende, che legge per conoscenza, ha, altresì, l’obbligo di valutare eventuali comportamenti e atti contra legem».

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