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Giudice di pace ad Acri, il Comune: «Faremo causa al dipendente escluso»

Riceviamo e pubblichiamo: Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 avente ad oggetto ” revisione delle circoscrizioni giudiziarie – uffici del giudice di pace”, a norma dell’articolo 1, comm…

Pubblicato il: 30/08/2016 – 17:13
Giudice di pace ad Acri, il Comune: «Faremo causa al dipendente escluso»

Riceviamo e pubblichiamo:

Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 avente ad oggetto ” revisione delle circoscrizioni giudiziarie – uffici del giudice di pace”, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone, all’articolo 1, la soppressione degli uffici del giudice di pace di cui alla tabella allegata al presente decreto «consentendo però ai comuni interessati di avanzare istanza di mantenimento con accollo dei relativi oneri». Con delibera del consiglio comunale numero 13 del 21.3.2013 il Comune di Acri ha richiesto il mantenimento degli uffici del giudice di pace facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento ivi incluso il fabbisogno del personale amministrativo. L’assegnazione del fabbisogno di personale riguarda personale di ruolo dell’ente, già assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato e non si tratta di nuove assunzioni. Il responsabile del settore risorse umane, al fine di verificare l’interesse del personale ad essere allocato presso i suddetti uffici, avviava una manifestazione di interesse alla quale partecipavano, per la categoria contrattuale D, tre dipendenti (tra cui lo stesso responsabile delle risorse umane ). I titoli di studio che dovevano essere posseduti, relativamente alla categoria contrattuale D, dovevano essere la laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti. Tale procedura, a seguito di segnalazione di uno dei partecipanti all’Anac, veniva interessata da una pronuncia della stessa, nella quale si evidenziava la violazione del dovere di astensione da parte del responsabile del settore risorse umane e una indebita restrizione dei requisiti di equipollenza richiesti per la categoria contrattuale D da allocare presso gli uffici del giudice di pace. Un dipendente partecipante alla selezione indicava di essere in possesso della laurea in Servizi sociali dallo stesso considerata equipollente a quella di scienze politiche, nonché dichiarava, nel ricorso gerachico e nella segnalazione all’Anac, di avere maggiore anzianità di servizio, confondendo l’anzianità di servizio complessiva rispetto all’anzianità di servizio nella categoria contrattuale D.
A seguito della suddetta pronuncia dell’Anac, il segretario generale procedeva ad aprire procedimento disciplinare nei confronti del responsabile del settore risorse umane, nonché ad assegnare il procedimento ad altro titolare di posizione organizzativa per l’annullamento in autotutela della suddetta manifestazione di interesse e ad avviare nuova procedura selettiva, alla quale il responsabile del settore risorse umane (unico tra il personale di ruolo – a tempo determinato e non – in possesso della laurea in giurisprudenza) non partecipava. Agli esiti di tale nuova procedura selettiva, alla quale partecipavano due dipendenti comunali in possesso di lauree dichiarate equipollenti a scienze politiche, emergeva, da certificazione richiesta alle Università presso le quali risultava conseguito il diploma di laurea e al Miur, l’insussistenza di qualsiasi forma di equipollenza e/o equiparazione dei titoli di laurea posseduti dai partecipanti rispetto alla laurea in scienze politiche. Pertanto, alla luce della suddetta certificazione e verificato dai fascicoli personali dei dipendenti del Comune che nessuno risultava in possesso di lauree in economia e commercio, scienze politiche e/o equipollenti, ma solo un dipendente in possesso della laurea in giurisprudenza (il sopracitato responsabile del settore risorse umane), l’Ente con la delibera di approvazione del piano esecutivo di gestione 2016 affidava al settore affari generali il servizio di gestione amministrativa degli uffici del giudice di pace, assegnandogli le relative risorse umane.
Nessun secondo fine, quindi, tenendo conto che nessun vantaggio, economico e non, deriva da tale assegnazione. Giova rimarcare che tale situazione è stata determinata da dichiarazioni di equipollenza e/o equiparazione rese e risultate non sussistenti come da certificazioni acquisite e, per tali dichiarazioni, si procederà alle segnalazioni alle Autorità giudiziarie per le ipotesi di reato che vi saranno ascritte.

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