CATANZARO La prima certezza: la giunta regionale calabrese ha varato nelle scorse settimane un regolamento (pubblicato sul Burc dell’11 agosto) attraverso cui vengono costituite quattro strutture e previsto l’impiego di tredici nuove unità (da selezionare discrezionalmente tra dipendenti della giunta e di altre amministrazioni pubbliche) con compiti, tra l’altro, che normalmente sono eseguiti dagli uffici come archivio e protocollo. La seconda certezza: prolifera pure il numero dei componenti delle segreterie tecniche. Il regolamento fresco di stesura prevede l’utilizzo di ben settanta unità. Addirittura si prevedono tre figure presso il dipartimento Organizzazione, per espletare, come dice lo stesso regolamento, «adempimenti di competenza dello stesso dipartimento». E qui arriviamo al primo interrogativo: le indennità che verranno erogate ai destinatari dei nuovi incarichi (regolate da una delibera di giunta del 2002, mentre il decreto legislativo 165/2001 sancisce che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi), sono legittime? Il riferimento, in questa direzione, è ai rilievi sollevati dal ministero dell’Economia, nel corso della visita ispettiva alla Regione Calabria, compiuta tra il 2013 e il 2014.
COSA DICONO LE LEGGI Per ricostruire il quadro normativo che regola le strutture ausiliare bisogna tornare indietro con le lancette. E tornare alla legge regionale 7 del 1996. L’articolo 5 prevedeva l’istituzione in ogni dipartimento di strutture ausiliarie di stretta collaborazione del responsabile del dipartimento, demandando alla giunta di specificare compiti e attribuzioni. L’esecutivo con proprio atto deliberativo fissava in tre il numero dei componenti di tali strutture, di cui uno con funzioni di responsabile, più un autista. Con l’articolo 1, comma 5, della legge regionale 14/2000 il personale in servizio presso le strutture ausiliarie dei dipartimenti è stato equiparato al personale delle strutture speciali di cui alla legge regionale 8/1996 limitatamente al lavoro straordinario e all’indennità forfettizzata. Già in questa prima fase di applicazione di questa normativa, sono state previste strutture ausiliarie presso l’Avvocatura regionale e presso l’Ufficio stampa, che non sono dipartimenti (quindi non si applica l’equiparazione di cui alla legge 14/2000) corrispondendo illegittimamente indennità al personale nominato in tali strutture. L’attribuzione di tali indennità, come ha rilevato il Mef, avviene con i decreti del settore giuridico che demanda al settore economico di applicare gli importi relativi all’indennità di struttura secondo la normativa vigente per le strutture speciali o assimilate. Nel corso degli anni l’articolo la legge 7/1996 è stata più volte modificato. Il testo vigente è quello codificato nella legge 38/2013. Con tale norma sostanzialmente si delegifica la materia dando mandato alla giunta regionale di adottare una disciplina regolamentare delle strutture ausiliarie.
I RILIEVI DEL MEF Chiariamo: il problema non sono le strutture e la loro costituzione, ma i bonus economici erogate senza un appiglio normativo. Sulla vicenda è intervenuto il Mef, che nella relazione ispettiva ha contestato le somme corrisposte ai componenti di tali strutture quantificandole, per gli anni dal 2008 al 2013, in oltre 11,7 milioni.
La Regione ha controdedotto al ministero dell’Economia affermando che il fondamento normativo su cui si basano le indennità è costituito dalla legge 14/2000. Ma tale articolo fa riferimento solo alle strutture ausiliarie. E un collegamento a queste strutture è contenuto anche nella formulazione dell’articolo 5 della legge regionale 7/1996. In nessuna norma, però, si parla di strutture assimilate e di segreterie tecniche. Il Mef ha affermato che il trattamento economico di tutto il personale regionale deve essere regolato dalle norme di legge che regolano il pubblico impiego e dai contratti collettivi. Infatti, la materia del trattamento economico dei pubblici dipendenti fa parte dell’ordinamento civile che in base all’articolo 117 della Costituzione rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Motivo per cui la Regione non può legiferare in materia ed eventuali leggi esistenti non possono trovare applicazione. E qui torniamo al grande interrogativo: siamo proprio sicuri che le indennità elargite siano legittime e non fonte di responsabilità per danno erariale?
an. ri.
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