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Le pratiche (virtuose) dei neosindaci calabresi

Fa piacere constatare la puntualità dei neosindaci calabresi, espressi nella recente tornata elettorale di maggio/giugno scorsi, nell’adempiere alla redazione di inizio mandato. Quello strumento ut…

Pubblicato il: 23/09/2016 – 6:26
Le pratiche (virtuose) dei neosindaci calabresi

Fa piacere constatare la puntualità dei neosindaci calabresi, espressi nella recente tornata elettorale di maggio/giugno scorsi, nell’adempiere alla redazione di inizio mandato. Quello strumento utile, soprattutto ai primi cittadini sottoscrittori per misurare, poi, il proprio operato con quanto ereditato, preteso dal legislatore del 2012 che lo ha insediato (articolo 4 bis) nel decreto legislativo 118/2011, introduttivo dell’armonizzazione dei bilanci e delle contabilità del sistema infra-statale. 
Ambedue gli strumenti, quanto a contenuti e forma, appaiono tuttavia – nella quasi totalità – pressoché l’uno la copia dell’altro, dal momento che rappresentano i dati dell’esercizio precedente ad entrambi gli eventi l’exit e la new entry, rispettivamente, del sindaco uscente e di quello subentrante. Una naturale considerazione, atteso che il legislatore dell’epoca (2012) non ha fatto il necessario sforzo per rendere la relazione di inizio mandato più adatta allo scopo differenziandone i contenuti rispetto a quella finale introdotta dal legislatore precedente (2011). Un’occasione, come al solito, buttata alle ortiche, che poteva contribuire a fare la differenza tra nostromi capaci, attrezzati di buona volontà e delle necessarie conoscenze, di sottolineare le responsabilità trascorse e guidare la nave (l’ente) fuori dalle secche e quelli, invece, avvezzi a continuare quanto prodotto (male) dagli «antenati».
Ciò che altresì meraviglia – una considerazione questa che vale anche per quelle di fine mandato dei sindaci uscenti (articolo 4 decreto legislativo 118/2011) malgrado da doversi perfezionare entro il 60° giorno antecedente alla competizione elettorale – è la non attualizzazione (per entrambe spontanea) dei saldi finanziari alla data, rispettivamente, dell’assunzione della carica e della (quasi) conclusione dell’incarico di sindaco. 
Accade, infatti, che in ambedue le ipotesi il sindaco uscente ovvero quello subentrante non hanno ritenuto, analizzando le relazioni verificate sino ad oggi, aggiornare reciprocamente il loro lascito patrimoniale e la corretta entità di quanto ereditato. Il tutto aggiornato, soprattutto per quanto riguarda la relazione di inizio mandato, ai dati contabili prodotti sino alla fine del mese immediatamente antecedente all’assunzione del suo incarico. Tutto questo reso possibile dai 90 giorni a sua disposizione per redigerla e sottoscriverla. 
Un tale adempimento, incomprensibilmente sottovalutato, costituisce un importate onere dei primi cittadini subentranti, dal momento che i saldi in essa relazione, se attualizzati, costituirebbero l’esatto perimetro della separazione delle proprie future responsabilità gestorie da quelle trascorse, in quanto tali da ricondurre all’omologo uscente. 
Al riguardo, tenuto conto della mancata previsione di un tale accorgimento nel dispositivo legislativo – e quindi del pedissequo contenuto del dm applicativo del 26 aprile 2013 – e nell’impossibilità di redigere un bilancio di verifica intermedio tipico del sistema imprenditoriale, la soluzione potrebbe tranquillamente rinvenirsi nella elaborazione e rappresentazione degli esiti di una puntale verifica di cassa. Uno strumento del tipo quello previsto dall’articolo 224 del Tuel, disciplinato nel regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino «cambi di guardia», più o meno repentini, alla guida delle amministrazioni locali, dal quale desumere documentalmente ciò che si è ereditato dal predecessore. 
Una verifica che parta dal Fondo di cassa del precedente esercizio (ovvero del periodo immediatamente antecedente), l’ultimo inventariato nella relazione di fine mandato cui si succede, che tenga conto delle riscossioni intervenute sui vecchi residui, dei pagamenti da regolarizzare con reversali e di quelli da effettuare in base ai mandati perfezionati. Un modo per capire anche la verosimiglianza dei residui in «portafoglio», spesso causa di disavanzi di amministrazione da capogiro. 
Un modo per dividere realmente le eventuali responsabilità proprie da quelle altrui. Ma anche per evidenziarle alla collettività amministrata, portata così a giudicare meglio.

p.s. Il testo è un abstract di un servizio che sarà pubblicato sul Sole24Ore di lunedì 26 settembre.

*Docente Unical

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