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Palpeggiò una donna in treno a Sibari, condanna definitiva

ROMA Niente attenuanti per chi approfitta delle donne sole che viaggiano in treno e le segue nei vagoni per palpeggiarle e rivolgere loro apprezzamenti pesanti quando sono lontane dagli altri passe…

Pubblicato il: 03/10/2016 – 17:00
Palpeggiò una donna in treno a Sibari, condanna definitiva

ROMA Niente attenuanti per chi approfitta delle donne sole che viaggiano in treno e le segue nei vagoni per palpeggiarle e rivolgere loro apprezzamenti pesanti quando sono lontane dagli altri passeggeri. La Cassazione ha infatti confermato la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione nei confronti di un uomo calabrese di 54 anni, processato con rito abbreviato, perché nell’aprile 2011 su una carrozza del treno che viaggiava tra Catanzaro e Sibari con violenza e minaccia aveva palpeggiato una giovane donna. La vittima era uscita dal suo scompartimento perché aveva ricevuto una telefona e si era diretta alla fine del vagone per rispondere alla chiamata senza disturbare gli altri viaggiatori. Ma l’imputato, Agostino M., la seguì e appena vide che non c’era nessuno intorno le mise le mani addosso approfittando anche della poca illuminazione. La ragazza riuscì a urlare e un passeggero avvertì le forze dell’ordine dopo aver visto la giovane darsi alla fuga in un altro vagone e l’uomo entrare in un altro scompartimento. Contro la condanna inflittagli dalla Corte di Appello di Catanzaro nell’ottobre 2014, della stessa entità di quella emessa dal Gip di Rossano nel 2011, Agostino M. ha protestato in Cassazione chiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche – e dunque uno sconto di pena – dal momento che la violenza sessuale commessa rientrava tra quelle di «minore gravità» e inoltre chiedeva che fosse valorizzata la confessione resa davanti al gup.
I supremi giudici – sentenza 39786 – hanno replicato che la sentenza d’appello «ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, rilevando che l’imputato aveva agito approfittando della solitudine della vittima e della condizione di oscurità del vagone, integranti una situazione di minorata difesa, e che i palpeggiamenti erano stati reiterati».

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