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Ex lavoratori "Calabria Etica", Fondazione obbligata a saldare gli stipendi

LAMEZIA TERME “Calabria Etica” ha rifiutato la prestazione lavorativa dei dipendenti pur se obbligata ad adempiere alle prestazioni. Queste, in sintesi, le motivazioni della sentenza con la quale i…

Pubblicato il: 17/11/2016 – 11:19
Ex lavoratori "Calabria Etica", Fondazione obbligata a saldare gli stipendi

LAMEZIA TERME “Calabria Etica” ha rifiutato la prestazione lavorativa dei dipendenti pur se obbligata ad adempiere alle prestazioni. Queste, in sintesi, le motivazioni della sentenza con la quale il Tribunale civile di Catanzaro, il 21 ottobre scorso, ha condannato la Fondazione al pagamento di tutte le mensilità dovute ai lavoratori fino alla scadenza contrattuale del 31 ottobre 2015. Accogliendo così il ricorso, presentato dagli avvocati Aurelio e Steve Chizzoniti, nell’interesse di 16 lavoratori di Calabria Etica, letteralmente estromessi dal rapporto di lavoro a progetto. In particolare, nelle motivazioni della sentenza, il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Riccardo Ionta, ha deciso sull’infondatezza della eccezione di nullità dei contratti a progetto presentata dal legale della Fondazione, evidenziando che l’annullamento degli stessi «in autotutela» ha di fatto rifiutato la prestazione lavorativa dei dipendenti, allontanati dal posto di lavoro per «mancanza di mezzi finanziari», laddove la stessa non costituisce giusta causa né sul versante del recesso, inidonea a travolgere totalmente la convenzione contrattuale, tanto meno può considerarsi la dedotta nullità del contratto «a valle determinata dalla presunta nullità a monte».
In altre parole, la Fondazione non poteva annullare quei contratti, che hanno continuato a produrre gli effetti vincolando l’ente strumentale della Regione a onorare gli emolumenti a favore dei lavoratori. Inoltre, stando a quelle motivazioni, la Fondazione ha confuso la causa del contratto con la causa dell’obbligazione. Ci sarebbe stata anche una «condotta ambigua» della Fondazione che, in relazione all’assunzione dei ricorrenti, «si è avvalsa delle libertà proprie dell’autonomia negoziale», mentre, al fine di sciogliersi dal vincolo contrattuale pattuito, tenta di avvalersi dei vincoli propri dell’agire della pubblica amministrazione, pur essendo la stessa soggetto di diritto privato.
Rigettata anche la tesi di inadempimento contrattuale sollevata dalla Fondazione a carico dei ricorrenti poiché «gli stessi non hanno prestato la propria attività lavorativa dall’aprile all’ottobre 2015 a seguito della nota datata 16 aprile 2015, con la quale il commissario di Calabria Etica ha comunicato ai lavoratori la cessazione del rapporto». «Per cui la mancata prestazione – conclude una nota dell’avvocato Chizzoniti che ha citato le motivazioni del giudice – è ascrivibile alla condotta del datore di lavoro che ha formalizzato il rifiuto di avvalersi della prestazione pattuita».

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