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Tar "bocciato" sulla gara per la ristorazione nella sanità

CATANZARO Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar. E riassegna il servizio di ristorazione delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria al raggruppamento temporaneo di imprese for…

Pubblicato il: 25/11/2016 – 15:18
Tar "bocciato" sulla gara per la ristorazione nella sanità

CATANZARO Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar. E riassegna il servizio di ristorazione delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria al raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla Elior Ristorazione spa e dalla Ristorart Toscana. La gara, che era stata “smontata” dal Tar, era stata portata avanti in maniera corretta.

UN GROSSO RISPARMIO Piccola digressione sulle cifre. Prima della gara d’appalto la Regione pagava 18 euro a pasto (a Siarc, azienda della famiglia Albano che ha gestito il servizio negli ultimi anni). Le due offerte presentate – sempre da Siarc e da Elior – hanno abbattuto di parecchio quella cifra: rispettivamente 12 e 11 euro. Un bel risparmio per le casse pubbliche, iniziato già dopo la sospensione della gara decretata dal Tribunale amministrativo regionale. Siarc, infatti, pur andando avanti in regime di prorogatio per alcuni mesi, ha accettato di far pagare i pasti non alla vecchia cifra ma alla “nuova” (quella dell’offerta fatta per aggiudicarsi la fara: 12 euro). In poco tempo si sono risparmiati circa 700mila euro. Diventeranno molti di più quando Elior gestirà a tutti gli effetti la ristorazione ospedaliera. In totale, la Regione riuscirà a spendere 10 milioni di euro in meno nell’arco degli anni coperti dall’affidamento. Un buon segnale: quando si dà spazio alla Stazione unica appaltante i risultati arrivano.

IL “NO” DEL TAR Certo, l’iter è stato travagliato. Il Tribunale amministrativo aveva giudicato «inattendibili le giustificazione del Rti Elior riferite al costo del lavoro indicato nell’offerta». La cifra era stata ottenuta «moltiplicando il costo medio di cui alle tabelle ministeriali per le settimane effettivamente lavorate e non, come ritenuto doveroso, per tutte le settimane dell’anno (tenuto conto che il contratto obbliga l’impresa appaltatrice a garantire il servizio mensa per 365 giorni all’anno, compresi i festivi)». Intoppo segnalato ai giudici di primo grado dalla Siarc, impresa concorrente della Elior.

IL CONSIGLIO DI STATO RIBALTA Per il Consiglio di Stato gli appelli «della Regione Calabria e del Rti Elior sono fondati e vanno accolti». La controversia, per i giudici di secondo grado, «si risolve nella verifica della correttezza della valutazione positiva dei chiarimenti forniti dal Rti Elior, nell’ambito del subprocedimento di controllo dell’anomalia, in ordine alla voce dell’offerta economica relativa al costo del lavoro». Non basta: una volta analizzato a fondo il problema, per il Tar arriva una bocciatura piena.
Nell’offerta presentata, Elior ha indicato il costo del lavoro facendo utilizzando come riferimento le tabelle ministeriali (che «non rappresentano un limite inderogabile, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che lo scostamento, specie se di lieve entità, non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia») e moltiplicando il costo orario medio per il monte ore effettivo e non per il monte ore teorico. Dunque «occorre ritenere attendibili le giustificazioni fornite dal Rti Elior sul costo del lavoro e, quindi, legittimo il giudizio favorevole formulato all’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta economica». In soldoni: il metodo di calcolo usato dal raggruppamento temporaneo di imprese «e comunicato alla stazione appaltante nell’ambito del subprocedimento di controllo dell’anomalia, risulta assolutamente coerente con i paradigmi precisati dalla giurisprudenza citata».

«DAL TAR ARGOMENTAZIONI ERRATE» Nulla da ridire, se non che «le argomentazione usate dal Tar per rilevarne l’inadeguatezza si rivelano del tutto errate». Questo perché «si fondano sul dato (evidentemente ritenuto vincolante e inderogabile) del costo orario indicato nelle tabelle ministeriali, trascurando che lo stesso è stato ritenuto meramente indicativo e che, di conseguenza, dev’essere considerato alla stregua di un criterio di valutazione dell’anomalia dell’offerta». Un ragionamento «viziato in radice», visto che il dato economico delle tabelle non è inderogabile ma soltanto indicativo. È sbagliato anche pensare – come era successo al Tar – che «il costo orario avrebbe dovuto essere moltiplicato per il monte ore teorico e non per quello effettivo». Ne tengono già conto le tabelle ministeriali. Vittoria su tutta la linea per Elior, dunque. E bocciatura sonora per il Tar. E per Siarc, condannata al pagamento delle spese (5mila euro) a favore della Regione e della società concorrente. (ppp)

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