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«Illegittimo lo spoils system per Fincalabra». Altra bocciatura dalla Consulta

CATANZARO C’è una nuova sentenza della Consulta che agita i sonni della giunta regionale. I giudici della Corte costituzionale, infatti, hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articol…

Pubblicato il: 16/12/2016 – 8:53
«Illegittimo lo spoils system per Fincalabra». Altra bocciatura dalla Consulta

CATANZARO C’è una nuova sentenza della Consulta che agita i sonni della giunta regionale. I giudici della Corte costituzionale, infatti, hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, numero 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria). Si tratta di una norma che disciplina lo spoils system, utilizzato in maniera illegittima per rimuovere Luca Mannarinno, ex presidente di Fincalabra. La decisione è arrivata dopo il giudizio di legittimità promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, con ordinanza del 21 maggio 2015, nel corso del procedimento istaurato proprio da Mannarino, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Parise, Giancarlo Pompilio e Renato Rolli, nei confronti della Regione Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del dipartimento Controlli istituito presso l’Assessorato alle attività produttive della Regione Calabria.
Facciamo un passo indietro, fino alla nomina di Mannarino.
L’ex manager della finanziaria regionale ha partecipato alla selezione pubblica per titoli, indetta con deliberazione numero 12 del 25 febbraio 2014 dell’Ufficio di Presidenza del consiglio regionale della Calabria, finalizzata al conferimento delle nomine di cinque membri, tra cui il presidente del cda di FinCalabra. La nomina arriva con un decreto del 24 luglio 2014: vale pre tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. La Regione, però accelera i tempi, subito dopo l’elezione di Mario Oliverio a governatore. La nuova giunta preferisce non mantenere in una posizione strategica un manager nominato dal centrodestra, così comunica a Mannarino l’avvio del procedimento amministrativo per la presa d’atto della decadenza della propria carica, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale numero 12 del 3 giugno 2005 (quella entrata nel mirino della Consulta), provvedendo ad approvare, con deliberazione numero 9 del 24.02.2015, il bando per la selezione dei candidati da nominare a cura dell’Ufficio di Presidenza della Regione Calabria, tra cui vi era anche la procedura selettiva volta all’individuazione del nuovo presidente di FinCalabra.
È contro questo provvedimento che Mannarino fa ricorso al Tar. Ed è nell’ambito del ricorso che i suoi difensori, gli avvocati Parise, Pompilio e Rolli, fra le altre censure, sollevano una quaestio de validitate legis, eccependo l’illegittimità costituzionale dell’articolo di legge sullo spoils system.
Questa questione di legittimità costituzionale viene ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli articolo 3, 97 e 98 della Costituzione.
Nel corso del giudizio, i difensori hanno evidenziato che il rapporto dirigenziale deve essere caratterizzato da stabilità, coerentemente con il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, non potendosi consentire che, per effetto del mutamento della titolarità dell’organo di indirizzo politico, vengano a cessare automaticamente incarichi in corso, legittimamente conferiti dal precedente titolare dell’organo e ciò senza garanzie procedimentali e in assenza di ogni valutazione di risultato.
I difensori, inoltre, hanno posto in luce come la legge in questione violasse gli articoli 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui non distingue figure “tecniche” come tali separate dal potere politico e come tali da non dover essere comprese nella caduta ad “effetto domino” per il solo mutamento della compagine politica in un determinato momento storico.
La Corte Costituzionale, all’esito dell’udienza pubblica del 22 novembre scorso, con la sentenza depositata il 15 dicembre, ha ritenuto l’articolo 1 comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, numero 12, incompatibile con l’articolo 97 Cost, laddove prevede «meccanismi di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare e non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest’ultimo, quando tali meccanismi siano riferiti non al personale addetto ad uffici di diretta collaborazione con l’organo di governo».
Il Giudice delle Leggi ha, infatti, precisato che «il presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa non collabora direttamente al processo di formazione dell’indirizzo politico, ma ne deve garantire l’attuazione nei settori pertinenti alle funzioni assegnate a Fincalabra spa. A tal fine, non è necessaria, da parte del dirigente, la condivisione degli orientamenti politici della persona fisica che riveste la carica politica o la fedeltà personale nei suoi confronti».
Per queste ragioni, la Corte ha concluso che «alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, tale figura non rientra tra quelle alle quali, senza violare i principi di cui all’articolo 97 Costituzione possano applicarsi meccanismi di decadenza automatica a seguito dell’avvicendarsi degli organi di indirizzo politico regionale», ritenendo, pertanto, di accogliere la questione di legittimità costituzionale e dichiarando, per l’effetto la illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12.

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(Gli avvocati Parise, Pompilio e Rolli)

«Siamo molto soddisfatti della pronuncia della Consulta – hanno dichiarato gli avvocati Parise, Pompilio e Rolli –. Erano evidenti i profili di illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata. Questa sentenza chiarisce in modo preciso e puntuale i termini e le modalità di applicazione del cosiddetto spoils system regionale. La normativa regionale calabrese infatti è stata più volte oggetto di pronunce di incostituzionalità. Proseguiremo ora il giudizio dinanzi al Tar Calabria, che già, nella prima fase del giudizio aveva saggiamente valutato le nostre doglianze rimettendo la questione alla Corte». 

«NESSUNA REINTEGRA PER MANNARINO» Avrà anche vinto davanti alla Consulta, ma Mannarino non verrà reintegrato. Lo spiega, in una nota, l’Avvocatura regionale: «La Corte costituzionale è l’organo che decide sulla legittimità  della legge e, nel caso specifico, ha confermato l’illegittimità della legge regionale del cosiddetto “spoil system”. Tale pronuncia non incide però sull’attuale posizione di Mannarino, in quanto lo stesso, è stato rimosso dall’incarico di presidente di Fincalabra nel dicembre 2015, per due motivi. Il primo, legato alla naturale scadenza del Consiglio di amministrazione che lo stesso Mannarino presiedeva. Il secondo, invece, per giusta causa, a seguito di alcune operazioni finanziarie, ritenute illegittime, sui fondi di ingegneria finanziaria e per le quali la società Fincalabra ha provveduto ad esporre formale denuncia alla procura della Repubblica, alla Corte dei Conti, e avviato azione di responsabilità civile nei riguardi degli ex amministratori, tra i quali proprio Mannarino».

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