COSENZA Annullare la procedura di elezione indiretta del presidente e dei membri del consiglio provinciale per manifesta anticostituzionalità della norma. In sintesi queste le motivazioni che hanno spinto Federico Pascuzzo e Fernando Principe, due consiglieri comunali rispettivamente di Santo Stefano di Rogliano e di Castiglione Cosentino ha presentare ricorso amministrativo davanti al Tar di Catanzaro. A comunicarlo, in una nota, gli stessi consiglieri che hanno annunciato di aver notificato alla Provincia di Cosenza e al ministero dell’Interno l’atto con il quale hanno impugnato il decreto 28/2016 (indizione dei comizi elettorali per le elezioni di secondo grado del presidente e del consiglio provinciale di Cosenza) emesso dal presidente della Provincia Graziano Di Natale. Attraverso l’avvocato Giuseppe Pitaro legale di entrambi due consiglieri comunali, in particolare, quel provvedimento di indizione dei comizi elettorali previsti per il prossimo 9 gennaio sarebbe nulli in virtù del risultato referendario del 4/12/2016 con cui è stata bocciata la riforma costituzionale che prevedeva l’abolizione delle Province.
«Il risultato referendario negativo – si legge nella nota – avrebbe, secondo quanto dedotto in ricorso dall’avvocato Giuseppe Pitaro, reso inapplicabile, la legge Delrio, n. 56/2014, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni” , in quanto operante in funzione anticipatoria della riforma costituzionale. L’efficacia della legge 56/2014, infatti, sarebbe transitoria, per come sostenuto in ricorso dall’avvocato Giuseppe Pitaro, e condizionata all’approvazione della riforma costituzionale, ai sensi dell’art. 1 co. 51, che così prescrive : “in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge”».
Secondo quanto riportato, «il risultato referendario negativo, invece, avrebbe reso inefficace la disciplina transitoria prevista dalla Legge Delrio, essendo funzionale esclusivamente al prefigurato disegno finale di abolizione delle province e ciò avrebbe comportato la derivante illegittimità del metodo di elezione indiretta e di secondo grado delle Province e il ritorno all’originaria disciplina elettorale che prevedeva l’elezione diretta da parte dei cittadini dell’organo provinciale».
«I due ricorrente – conclude la nota -, sulla scia del risultato negativo referendario, hanno chiesto al Tar di sospendere il procedimento elettorale di rinnovo del consiglio e del presidente della provincia di Cosenza e, previo incidente di costituzionalità della legge 56/2014 dinanzi la Corte Costituzionale, di annullare il decreto di indizione dei comizi elettorale impugnato».
x
x