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Black Money, la Cassazione “salva” il diritto di cronaca

VIBO VALENTIA L’attenzione dei mezzi di informazione sul processo “Black Money” contro il clan Mancuso è «espressione della libertà di manifestazione del pensiero, trattandosi di iniziative rientra…

Pubblicato il: 03/01/2017 – 12:47
Black Money, la Cassazione “salva” il diritto di cronaca

VIBO VALENTIA L’attenzione dei mezzi di informazione sul processo “Black Money” contro il clan Mancuso è «espressione della libertà di manifestazione del pensiero, trattandosi di iniziative rientranti nel diritto all’informazione ed alla libertà di cronaca e di opinione». Anche per questo la Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza di rimessione del processo, avanzata dai difensori di alcuni degli imputati (Giovanni Mancuso, Giuseppe Mancuso, Damien Fialex, Antonino Castagna, Agostino Papaianni, Antonio Prestia, Gaetano Muscia, Pantaleone Mancuso, Nicola Angelo Castagna, Carmela Lopreste, Giuseppe Papaianni e Ottorino Ciccarelli), a cui erano stati allegati diversi articoli di stampa tra cui anche uno del Corriere della Calabria. Nelle motivazioni della decisione della Cassazione, depositate lo scorso 30 dicembre, si legge che i ricorsi degli avvocati difensori sono stati dichiarati inammissibili perché «i motivi addotti sono manifestamente infondati». Tutto quello che successe durante l’udienza dello scorso 10 ottobre – il pentito Andrea Mantella rivolse frasi ingiuriose verso gli avvocati difensori mentre l’imputato Pantaleone Mancuso (“Scarpuni”) si scagliò contro la pm Marisa Manzini – e gli articoli che ne seguirono non configura quindi secondo la Cassazione un serio, concreto ed attuale pericolo per l’ordinario svolgimento del processo.
«Occorre, infatti, riconoscere – si legge nelle motivazioni dell’ordinanza – che il diritto all’informazione sul processo, in quanto valore costituzionalmente tutelato, è un bene imprescindibile per l’equilibrio di un sistema democratico: non si tratta, cioè, di tutelare un valore di rilevanza costituzionale quale la libertà di manifestazione del pensiero, di cui i diritti di cronaca e di critica costituiscono peculiare espressione, ma si deve anche tener conto della eventuale compressione dei suddetti diritti – anche se intesa a garantire la maggiore “neutralità” possibile sul terreno processuale – avrebbe ricadute non consentite su un essenziale valore endoprocessuale, qual è il diritto dei cittadini (direttamente coinvolti nella singola vicenda processuale, od anche non coinvolti) alla trasparenza nell’esercizio della funzione giurisdizionale penale».
Con riferimento al ruolo della stampa nella vicenda, poi, la Corte «ha più volte affermato che anche ripetuti articoli giornalistici, e persino una campagna di stampa, pur continua e animosa, non assumono rilievo ai fini della translatio iudicii (cioè dello “spostamento” del processo a un altro tribunale, ndr), in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva potenziale menomazione dell’imparzialità dei giudici locali».
«D’altronde, ponendosi su un diverso piano, se si ammettesse – rileva la Cassazione – l’idoneità di una pur violenta campagna di stampa ad influire sulla determinazione della competenza del giudice, attraverso la rimessione del processo, ciò significherebbe, in sostanza, ammettere la possibilità di condizionare la scelta del giudice da parte di chiunque, essendo in grado di orientare gli organi di informazione, volesse distrarre il processo da una data sede».
In relazione alla famigerata udienza del 10 ottobre, poi, nelle motivazioni si specifica che «non può essere il “clima” in cui si celebra il dibattimento – determinato dalle condotte degli imputati o degli altri soggetti che sono chiamati a partecipare alla vicenda processuale (nel caso in esame un collaboratore di giustizia) – un elemento perturbatore della serenità del giudizio del collegio giudicante, giacché, in caso contrario, si affiderebbe alla patologica e illecita condotta delle parti processuali lo strumento per poter “scegliere” fori alternativi rispetto a quello naturalmente determinato».
«Al tempo stesso, deve considerarsi del tutto fisiologico che a quelle condotte riprovevoli – aggiungono i giudici – abbiano fatto seguito manifestazione di solidarietà da parte di vari soggetti del mondo politico e istituzionale, ovvero della stessa magistratura o avvocatura associata, anche mediante riunioni a tal fine organizzate, trattandosi, ancora una volta, di espressione dell’esercizio di diritti di libertà costituzionali».

Sergio Pelaia
s.pelaia@corrierecal.it

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