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Una sentenza importante per la tutela del diritto di cronaca

Attraverso la tutela del diritto di cronaca l’ordinamento garantisce la libertà di informazione nella sua duplice veste di diritto ad informare e ad essere informati.Con la tutela del diritto di cr…

Pubblicato il: 18/01/2017 – 15:59

Attraverso la tutela del diritto di cronaca l’ordinamento garantisce la libertà di informazione nella sua duplice veste di diritto ad informare e ad essere informati.
Con la tutela del diritto di critica l’ordinamento garantisce quell’aspetto della libertà di pensiero che più di ogni altro è funzionale alla dialettica democratica.
La differenza tra diritto di cronaca e il diritto di critica si concretizza nella narrazione di fatti che come tali non possono che essere obiettivamente riferiti e riportati, e il diritto di critica, che si esplica nell’espressione di un giudizio o di un’opinione personale dell’autore, che non può che essere, invece, inevitabilmente soggettiva: ne deriva che, in tema di diffamazione, i limiti sostanziali del diritto di critica e di quello di cronaca non sono coincidenti, ma risultano invece differenziati, essendo i primi meno elevati dei secondi; con la precisazione che, quanto più è eminente la posizione o la figura pubblica del soggetto, quanto più è socialmente, storicamente o scientificamente rilevante la materia del contendere, tanto più ampia deve essere la latitudine della critica.
La Cassazione, sez. V, con la sentenza n° 36838 del 2016 ha affrontato due importanti questioni in tema di diffamazione.
In primo luogo ha ribadito che una cosa è la falsa rappresentazione dei fatti, altro è il giudizio critico degli stessi.
Quest’ultimo è lecito se fondato su fatti veri ancorché incompleti, purché non finalizzato ad aggredire gratuitamente la sfera personale altrui.
La Cassazione muove innanzitutto dai confini del diritto di critica, tutelato dall’art. 21 della Costituzione, che è la manifestazione di un’opinione che, di per sé, non può essere né vera né falsa.
Tuttavia se la critica prende le mosse da un fatto questo deve essere vero.
La sentenza in commento si esprime su cosa debba intendersi per fatto vero analizzando il tema sotto tre profili: la completezza, la manipolazione e le generalizzazioni.
Il racconto incompleto, infatti, ben può essere ritenuto falso; tuttavia deve essere ritenuta lecita una selezione dei fatti in quanto il giornalista deve essere libero di poter indicare quanto utile per esprimere la propria opinione.
La manipolazione di dati veri, peraltro, può dare luogo a una affermazione falsa, ma perché ciò accada bisogna che dalla semplice selezione dei dati il giornalista passi al vero e proprio stravolgimento dei fatti.
La Corte considera le critiche attraverso generalizzazioni. Il passaggio dal particolare al generale, in linea di principio, può risolversi anch’esso in una falsificazione offensiva, ma perché tale evenienza possa dirsi realizzata occorre, però, che fatti specifici, pur veri, siano valorizzati, in concreto, oltre le potenzialità dimostrative loro proprie, apparendo – quei fatti – solo il pretesto per attuare un’aggressione alla sfera morale della persona.
Ciò avviene allorché il giudizio espresso sui fatti non sia, secondo i criteri di inferenza logica e in base al comune sentire, in rapporto di consequenzialità con i fatti commentati, ma sia il frutto di un’elaborazione mistificatoria, che si avvale della realtà dei fatti per aprire percorsi intellettivi indipendenti, strumentali all’attuazione del proposito criminoso.
Ove la critica si fondi su dati veri, sia continente nell’espressione e riguardi eventi di rilievo pubblico, deve essere «libera nell’elaborazione e negli approdi, purché i fatti commentati non diventino il pretesto di una gratuita aggressione alla sfera personale».
È stato costantemente evidenziato dalla giurisprudenza che la critica, quale espressione meramente soggettiva, non è mai rigorosamente obiettiva, in quanto ha, per sua natura, carattere congetturale e riflette gli interessi e la cultura di chi critica, sicché da essa deve solo pretendersi che non utilizzi notizie false o mistificatorie, che sia continente nell’espressione e si eserciti su fatti e persone aventi rilevanza pubblica.
La Cedu, con sentenza del 5 luglio 2016 n° 1799/07, ha stabilito un principio volto a legittimare quasi senza limiti il sarcasmo, l’ironia e l’irriverenza in articoli di stampa che hanno per oggetto soggetti pubblici, ritenendo che i giornalisti hanno diritto a usare tecniche stilistiche, su questioni di interesse pubblico, con sarcasmo e ironia anche eccessivi.
Lo spazio del diritto di critica delineato dalla Corte appare piuttosto ampio in quanto anche nel menzionare i fatti su cui si basa la critica si ammette la possibilità che il giornalista scelga quale fonte utilizzare e come valorizzarla per svolgere le proprie considerazioni, confermando cosi la tendenza a riconoscere nella libertà la regola e nelle restrizioni l’eccezione.

*dottori in giurisprudenza

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