CATANZARO Gianluca Gallo vince la sua seconda battaglia davanti alla Corte costituzionale e ora è a un passo dalla conquista di un seggio in consiglio regionale. Quello, in particolare, oggi occupato da Giuseppe Graziano. La Consulta, con sentenza depositata oggi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di un articolo (il secondo) della legge (la 154 del 1981) che disciplina l’ineleggibilità e l’incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale.
Gallo, dunque, primo dei non eletti alle ultime elezioni regionali nella lista Casa delle libertà nella circoscrizione Nord (provincia di Cosenza), ottiene un altro successo dopo la sentenza del Tribunale di Catanzaro, che aveva dichiarato l’ineleggibilità di Graziano in virtù del ritardo con cui l’attuale segretario-questore del Consiglio si era messo in aspettativa dal ruolo di vicecomandante regionale del Corpo forestale dello Stato. Graziano, dopo la prima pronuncia, aveva impugnato la sentenza davanti alla Corte d’appello che, accogliendo la richiesta dei suoi legali, aveva poi rimesso la causa alla Corte costituzionale, al fine di valutare la legittimità della norma sulle aspettative. Una prescrizione che, infine, gli ermellini hanno ritenuto costituzionalmente valida.
LA VICENDA Graziano ha formalizzato la domanda di aspettativa per motivi elettorali l’ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, ma la pubblica amministrazione non avrebbe provveduto entro cinque giorni dalla richiesta. La domanda, pertanto, ha prodotto i suoi effetti dal quinto giorno successivo alla presentazione, oltre cioè il termine per rimuovere la causa di ineleggibilità previsto dal secondo comma dell’articolo 2 della legge 154. Da qui l’invalidità dell’elezione di Graziano, così come ha stabilito il Tribunale di Catanzaro.
La legge che ora potrebbe aprire le porte di Palazzo Campanella a Gallo, già consigliere regionale nella scorsa legislatura nelle fila di Forza Italia, prevede l’ineleggibilità dei funzionari di pubblica sicurezza nei territori nei quali esercitano le loro funzioni. L’ineleggibilità non ha però effetto se l’interessato «cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa (oppure per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando) non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature». Un obbligo che Graziano non avrebbe rispettato. E che ora, dopo la nuova sentenza della Corte d’appello, potrebbe costargli il posto di consigliere regionale. Particolarmente soddisfatto uno degli avvocati di Gallo, Oreste Morcavallo, secondo cui «la Corte d’appello non potrà far altro che prendere atto della sentenza della Consulta». «Lunedì mattina – assicura il legale – presenterò un’istanza al presidente della Corte d’appello di Catanzaro perché sia fissata con urgenza la data dell’udienza, in modo che Gallo prenda possesso del posto che gli spetta dal 2014».
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GALLO: «VINCE LA GIUSTIZIA» Il commento di Gallo è arrivato a stretto giro, su Facebook: «Sapete che c’è? Avevamo ragione. La Corte costituzionale ha riconosciuto che non eravamo dei folli quando, nei tribunali e nelle piazze virtuali, chiedevamo l’applicazione della legge. Svolgeremo il ruolo assegnatoci dagli elettori: l’opposizione a un governo regionale dal bilancio fallimentare. Con la sentenza vincono le ragioni del diritto, della giustizia e della politica».
I LEGALI DI GRAZIANO: NON È GIUDIZIO DEFINITIVO «Prendiamo atto – dichiarano gli avvocati di Graziano, Tedeschini, Gualtieri e Ferriuolo – della sentenza della Corte costituzionale e attendiamo, con fondata fiducia, la pronuncia della corte d’Appello di Catanzaro che valuterà la vicenda anche tenendo in considerazioni e vagliando altre ragioni. Intanto, è doveroso ricordare che la pronuncia della Corte costituzionale è limitata semplicemente all’espletamento di una formalità tecnico-burocratica che, in nessun modo, indebolisce, scalfisce o annulla l’elezione plebiscitaria e democratica del consigliere Graziano. La Corte costituzionale, in buona sostanza, dopo aver valutato la documentazione prodotta dalle parti in causa e dalla Corte d’appello di Catanzaro ha ribadito un principio chiaro e assodato. Quello, cioè, che non sono eleggibili i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici». Secondo i legali si tratta, inoltre, «di una sentenza che rappresenta una pregiudiziale e quindi non il giudizio definitivo».
Pietro Bellantoni
p.bellantoni@corrierecal.it
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