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Edilizia sociale, la Regione boccia il progetto senza leggerlo

CATANZARO L’ordinanza del Tar di Catanzaro è interlocutoria. Ma fissa qualche punto: intanto, i giudici amministrativi vogliono vederci chiaro sulla gara per l’edilizia sociale bandita dalla Region…

Pubblicato il: 04/06/2017 – 5:50
Edilizia sociale, la Regione boccia il progetto senza leggerlo

CATANZARO L’ordinanza del Tar di Catanzaro è interlocutoria. Ma fissa qualche punto: intanto, i giudici amministrativi vogliono vederci chiaro sulla gara per l’edilizia sociale bandita dalla Regione. E hanno chiesto al responsabile unico del procedimento, il dirigente regionale Giuseppe Iiritano, di mostrare loro (entro 45 giorni) le carte che riguardano la domanda di agevolazione proposta da Panama, società che ha promosso il ricorso contro la procedura. Prima questione: il ricorso è stato ritenuto legittimo (la Regione ne aveva sostenuto l’infondatezza). Panama, prima esclusa e poi riammessa in posizione non utile a ottenere i fondi necessari a realizzare il proprio progetto, ha presentato – prima dell’ultima udienza – motivi aggiuntivi. Altre presunte anomalie che avrebbero viziato l’iter. Alcune domande sarebbero state analizzate con scrupolo, altre in maniera “allegra”, altre ancora secondo osservazioni per lo meno paradossali: è il succo del ricorso ed è ciò su cui dovrà pronunciarsi il Tar nell’udienza di merito del 28 febbraio 2018. Nel frattempo – nonostante la decisione di approfondire l’istruttoria – il rinvio ha l’effetto di “salvaguardare” le iniziative delle altre imprese beneficiarie. I progetti continuano, insomma. Ma sono molte le ipotesi ancora sul tavolo. E vanno da un possibile risarcimento danni per Panama alla sua ricollocazione in graduatoria. Fino a un annullamento tout court della gara. Insomma, la tensione attorno al Tribunale amministrativo è ancora altissima. 

PARADOSSI TEMPORALI Nuove (presunte) stranezze e paradossi vengono segnalati ai magistrati del Tar. Arrivano da un recente accesso agli atti. Che avrebbe messo in evidenza come alcuni dei documenti allegati da un’azienda – per sistemare la propria domanda di partecipazione – abbiano riferimenti temporali successivi al termine di presentazione delle domande. Impossibile? Non negli incartamenti della gara più controversa degli ultimi anni. Per il legale Crescenzio Santuori, che ha firmato il ricorso, siamo davanti a «due pesi e due misure, ove si paragoni la situazione assurda appena descritta ove la Regione ha dimostrato una “fin troppo ampia disponibilità” rispetto al caso» della Panama, «originariamente esclusa in quanto non aveva allegato in calce alle dichiarazioni sostitutive il documento d’identità del legale rappresentante». 

DA PADRE A FIGLIA C’è, poi, un’altra questione aperta. Riguarda il progetto presentato da una ditta di Rossano. Un insediamento abitativo da realizzare su un terreno che la società ha ottenuto grazie a un compromesso di vendita firmato dall’amministratore unico della stessa ditta e da suo padre. «La prova della disponibilità del terreno su cui erigere l’insediamento – si legge nei motivi aggiuntivi del ricorso – è stata data da un compromesso stipulato fra padre e figlia. In materia di finanziamenti pubblici, ciò non è possibile». Perché «non può essere ammesso quale costo finanziabile un bene che già rientra nella “ristretta cerchia familiare” dei richiedenti e che quindi è già, a prescindere dal “simulato” compromesso, nella disponibilità della “famiglia”». Tanto più che nella società protagonista del caso sono soci figlio e figlia della persona che ha venduto il terreno. Nulla da obiettare da parte della Regione. 

PROGETTO GIUDICATO SENZA LEGGERLO Sono molte anche le discrasie presentate rispetto al modo in cui gli uffici della Cittadella hanno analizzato l’offerta di Panama. Le contraddizioni non mancano nelle note inviate dalla Regione per spiegare come è stata valutata la proposta progettuale nel 2016 (quando il Tar ha “obbligato” la burocrazia a farlo). Il verbale riporta che «la commissione prende atto di quanto consegnato dal Rup (responsabile unico del procedimento, ndr) e procede alla verifica dei nuovi documenti trasmessi dallo stesso… Da un’analisi della documentazione trasmessa si riscontra la presenza dell’elaborato denominato “relazione tecnica generale” non facente parte della documentazione originaria e né tantomeno richiesta dal Rup che, pertanto, non costituirà oggetto di valutazione da parte della commissione. È presente un Cd-Rom con gli elaborati aggiornati che, quindi, non corrisponde a quello presente inizialmente agli atti e la cui presenza è desunta dalla scheda istruttoria allegata al verbale del 9 ottobre 2014». Dunque, spiega ancora l’avvocato Santuori, «la Regione Calabria ha valutato l’iniziativa della ricorrente (Panama, ndr) nel 2016 ammettendo di non aver nemmeno letto un documento fondamentale che costituisce l’ossatura del progetto preliminare, giustificando il proprio comportamento per una asserita carenza originaria (sin dal 2016) di un documento di cui in precedenza (con la scheda istruttoria) non aveva attestato la carenza». È questo uno dei punti: in una precedente scheda, la Regione aveva certificato la presenza della “relazione tecnica generale” che nella seconda fase viene considerata un documento inedito. Ma come hanno fatto i burocrati a valutare il progetto senza leggerlo? Un altro mistero che il Tar è chiamato a chiarire. E non è l’unico. 

Pablo Petrasso
p.petrasso@corrierecal.it

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