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Annullato lo scioglimento del comune di Tropea

TROPEA Il Tar del Lazio, prima sezione, ha accolto il ricorso contro il decreto di scioglimento per infiltrazione mafiosa del Comune di Tropea. Il provvedimento impugnato dai ricorrenti – ossia il …

Pubblicato il: 07/06/2017 – 11:16
Annullato lo scioglimento del comune di Tropea

TROPEA Il Tar del Lazio, prima sezione, ha accolto il ricorso contro il decreto di scioglimento per infiltrazione mafiosa del Comune di Tropea. Il provvedimento impugnato dai ricorrenti – ossia il sindaco Giuseppe Rodolico e due assessori, assistiti dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro – è stato, dunque, per effetto, annullato. Sindaco e assessori avevano, infatti, impugnato il decreto del presidente della Repubblica del 12 agosto 2016 che disponeva lo scioglimento del Comune. La procedura di accesso agli atti era stata aperta nell’ottobre precedente e aveva decretato lo scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dell’ente locale. Ma secondo i ricorrenti mancano «concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata».
Sempre secondo la difesa Gualtieri-Verbaro, «il provvedimento, infine, oltre a non indicare in maniera puntuale condizionamenti e collusioni determinanti l’alterazione del procedimento di formazione della volontà dell’ente, degli organi elettivi ed il pregiudizio alla sicurezza pubblica, non terrebbe in alcun conto l’intensa attività della giunta per contrastare il fenomeno mafioso».

NON RILEVANTI CONTIGUITA’ CON GLI AMBIENTI MALAVITOSI Secondo la prima sezione del Tar del Lazio, lo scioglimento dei consigli comunali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso «deve necessariamente far trasparire l’esistenza di un modello di collegamento diretto o indiretto tra amministratori e criminalità organizzata di tipo mafioso o similare». Eppure, si scrive in sentenza, «non significative di condizionamento e contiguità con ambienti malavitosi appaiono le vicende relative alle rilevate irregolarità gestionali, spesso peraltro desunte dalle dichiarazioni del responsabile dell’area urbanistica e tecnica, persona in qualche modo non serena nelle sue affermazioni, trattandosi, come emerge dallo stesso verbale della commissione di accesso, di soggetto gravato da precedenti e procedimenti in corso, e che i ricorrenti rappresentano essere stato sanzionato disciplinarmente, oltre che assoggettato ad una riduzione di indennità per mancato raggiungimento degli obiettivi».

GLI ACCORDI PREELETTORALI La commissione di accesso avrebbe raccolto prove «dell’esistenza, nel corso della campagna che ha preceduto l’elezione della giunta, di accordi preelettorali maturati alla presenza di soggetti riconducibili alla locale criminalità organizzata». Secondo il tribunale amministrativo del Lazio non è dato osservare elementi pregnanti, dotati di «consistenza e unidirezionalità», che testimonino questi accordi. «Ed invero la vicenda, già genericamente descritta nella proposta – non essendosi evidenziato il nesso tra la ritenuta “presenza” all’incontro di soggetti riconducibili ad ambienti mafiosi e gli effetti che tale circostanza avrebbe esercitato sul contenuto dell’accordo o sull’agire della futura giunta – appare, alla luce delle puntualizzazioni di parte, priva del preteso rilievo probatorio».
Al famoso incontro all’hotel Santa Lucia erano presenti, infatti, il candidato sindaco, suo cugino, il futuro vicesindaco, il futuro assessore al turismo, e il proprietario dell’hotel. «Dal medesimo verbale – viene riportato in sentenza –emerge come l’oggetto dell’incontro fosse la confluenza in un’unica lista di due autonome formazioni, oggetto in sé lecito e in concreto non segreto, mentre dalla produzione di parte ricorrente emerge come i partecipanti fossero soggetti non gravati da precedenti o procedimenti penali per fatti di criminalità organizzata e comunque non riconducibili all’area di influenza della stessa».

LA GARA PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE La commissione di accesso aveva individuato, tra gli elementi a carico del condizionamento mafioso del Comune, il ritardo nella trasmissione degli atti per l’indizione di una nuova gara per il servizio di depurazione. Ma secondo il Tar del Lazio questo fatto «dalla stessa ricostruzione contenuta nel verbale della commissione di accesso appare riconducibile ad un’ipotesi di disservizio e malfunzionamento amministrativo, piuttosto che ad una specifica influenza poste in essere dalla criminalità organizzata o a specifici vantaggi da questa conseguiti, tanto più che la ditta affidataria è rimasta la medesima anche durante l’insediamento della Commissione». 

La Presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero dell’Interno, costituiti in giudizio, avevano chiesto il rigetto del ricorso, giudicandolo infondato.
Ma il Tar del Lazio ha abbracciato le tesi dei ricorrenti accogliendo il ricorso e annullando, per effetto, il provvedimento di scioglimento.

Alessia Truzzolillo
a.truzzolillo@corrierecal.it

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