Ultimo aggiornamento alle 22:10
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 4 minuti
Cambia colore:
 

«La mia battaglia contro il Tar»

La storia che sto per raccontare è degna di rilievo poiché è espressione dell’impossibilità, presente oggi nella nostra nazione, di potere ottenere, in tempi ragionevoli, un provvedimento giudizial…

Pubblicato il: 06/07/2017 – 5:23
«La mia battaglia contro il Tar»

La storia che sto per raccontare è degna di rilievo poiché è espressione dell’impossibilità, presente oggi nella nostra nazione, di potere ottenere, in tempi ragionevoli, un provvedimento giudiziale, dell’inerzia della Giustizia e delle contraddizioni insite in diverse pronunce giudiziali da parte del medesimo collegio e sulle medesime questioni. Chi scrive, in data 21 marzo 2016, ha presentato al Tar Calabria, sezione di Reggio Calabria, un ricorso, rubricato al n. 176/2016, impugnando gli esiti dell’Avviso pubblico per l’incarico quinquennale di direttore dell’Uoc Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria. Tale ricorso, veniva trattato dal Tar, per quanto riguarda l’istanza cautelare, in data 6 aprile 2016, dichiarando l’adito Tar la propria giurisdizione e competenza. Da allora il nulla, nonostante il mio legale abbia presentato ben tre istanze di prelievo (12.04.2016, 25.10.2016,10.05.2017), sollecitando la fissazione dell’udienza di merito per la discussione del ricorso anche al fine di ottenere una pronunzia di difetto di giurisdizione e potere, di conseguenza, riassumere il ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro, sperando che non dichiari a propria volta il difetto di giurisdizione con necessità di rimettere la decisione definitiva sulla giurisdizione alla Corte di cassazione, con ulteriore perdita di tempo. Sulle istanze di prelievo il Tar, stranamente, non ha mai inteso rispondere, né ha provveduto a comunicare la fissazione di un’udienza per la discussione del ricorso, ovvero motivare il rigetto delle stesse. Ma la cosa più buffa e curiosa in tutta questa vicenda è rappresentata dal differente comportamento dei giudici del Tar reggino, in rapporto ad analoghi ricorsi con i quali sono stati impugnati gli esiti di due differenti Avvisi pubblici per direttore di struttura complessa banditi sempre dall’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria. Tali ricorsi sono stati trattati, nel merito, con sollecitudine e definiti con sentenze brevi. In data 22.04.2016, il dott. N. P., impugnava davanti al Tar di Reggio Calabria, gli esiti dell’Avviso pubblico per l’incarico quinquennale di direttore dell’Uoc Gastroenterologia dell’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria, tale ricorso (n. 272/2016) veniva definito in data 21 giugno 2016, con sentenza breve n. 709/2016, con cui l’adito Tar lo dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione, appartenendo la “potestas judicandi” al giudice ordinario. In data 24 marzo 2017, il dott. R. L. M., impugnava sempre davanti al Tar di Reggio Calabria, gli esiti dell’Avviso pubblico per l’incarico quinquennale di direttore dell’Uoc Oncologia dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria, tale ricorso (n. 178/2017) veniva definito in data 5 giugno 2017, con sentenza breve n. 524/2017, con cui l’adito Tar lo dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nel perimetro di cognizione del giudice ordinario. Non vi è chi non veda una palese contraddizione nel comportamento dei giudici del Tar di Reggio Calabria, in relazione a tre ricorsi che riguardano le medesime procedure concorsuali, ma la cosa più strana è rappresentata dall’impossibilità oggettiva di giungere a un’udienza di merito su un ricorso che riguarda un concorso pubblico e che, a rigor di logica, dovrebbe essere trattato con sollecitudine, mentre, lo stesso, viene tenuto in standby e senza alcuna plausibile giustificazione, pur avendo, lo stesso Tar, dichiarato la propria giurisdizione e competenza, a differenza e in contraddizione con quanto dichiarato successivamente trattando analoghi ricorsi. A volere essere maligni, cosa che spesso nella vita non guasta, si potrebbe pensare che, siccome il ricorso è fondato, si procrastini, sine die, la sua definizione, essendo sempre attuale la famosa frase attribuita al senatore Andreotti, ma in effetti pronunciata da Papa Pio XI: «A pensar male del prossimo si fa peccato ma si indovina». Certamente, quando il Tar di Reggio Calabria, finalmente, stabilirà una data per discutere il ricorso, dichiarerà, per come fatto in precedenza negli analoghi ricorsi, la sua inammissibilità per difetto di giurisdizione, attività che avrebbe potuto espletare e concludere con tutt’altra tempistica e che appare palese, sinora, non si è voluta effettuare e per motivi che non è dato comprendere, ostacolando, con tali comportamenti, il regolare corso della Giustizia e calpestando i diritti costituzionalmente garantiti del cittadino. Purtroppo, i cittadini italiani non possono ancora godere di un sistema di garanzie che li faccia sentire, a tutti gli effetti, membri di una comunità allargata con pari opportunità e pari diritti, soprattutto in un campo che rappresenta uno dei cardini della democrazia quale è il sistema giudiziario e al cittadino, non vengono garantite le dovute tutele, in termini di celerità o quanto meno di corretta tempistica dei provvedimenti giudiziari. Mai così attuale e appropriato potrebbe essere il famoso detto del Manzoni: ai posteri l’ardua sentenza.

*Medico del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria

Argomenti
Categorie collegate

Corriere della Calabria - Notizie calabresi
Corriere delle Calabria è una testata giornalistica di News&Com S.r.l ©2012-. Tutti i diritti riservati.
P.IVA. 03199620794, Via del Mare, 65/3 S.Eufemia, Lamezia Terme (CZ)
Iscrizione tribunale di Lamezia Terme 5/2011 - Direttore responsabile Paola Militano
Effettua una ricerca sul Corriere delle Calabria
Design: cfweb

x

x