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La legge sulle professioni sanitarie è incostituzionale

CATANZARO La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 “Istituzione dei servi…

Pubblicato il: 14/07/2017 – 16:31
La legge sulle professioni sanitarie è incostituzionale

CATANZARO La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 “Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali, modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29”, impugnata dal governo, in quanto potrebbe interferire con i poteri del commissario ad acta nominato dal governo in materia di Sanità. I giudici della Consulta hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale anche della lettera d) dello stesso articolo di legge limitatamente all’inciso “definendone gli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali”. Dopo avere rilevato «la tardività della costituzione della Regione Calabria, avvenuta il 9 settembre 2016», i giudici sostengono che «sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti».
La Consulta evidenzia poi che le funzioni del commissario ad acta, «come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi, pur avendo carattere amministrativo e non legislativo, devono restare, fino all’esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, anche qualora questi agissero per via legislativa, pena la violazione dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione. L’illegittimità costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l’interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro». E nel caso della legge regionale calabrese, affermano i giudici, “l’interferenza sussiste, poiché le disposizioni impugnate istituiscono in via legislativa il Servizio delle professioni sanitarie e il Servizio sociale professionale presso tutte le aziende sanitarie e ospedaliere, mentre il decreto commissariale n. 130 del 2015, adottato nell’esercizio dei poteri di riassetto delle reti ospedaliera e di assistenza territoriale conferiti con il mandato del 20 marzo 2015, rimette l’istituzione (anche) di tali strutture operative ad atti aziendali, di competenza dei dirigenti generali, soggetti all’approvazione del commissario medesimo».
La Consulta, invece, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2016 che innalza da sei a dodici mesi (rinnovabili) la durata del mandato dei commissari straordinari, di nomina regionale, nelle aziende sanitarie e ospedaliere. «La durata del mandato commissariale, pur prolungato ad un anno – scrivono i giudici – non è infatti equiparabile a quella del direttore generale, che va da tre a cinque anni».

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