CATANZARO Le graduatorie per la scuola firmate dall’Ufficio scolastico regionale erano illegittime. Quattro sentenze del Tar di Catanzaro rischiano di rivoluzionare gli assetti calabresi della Buona scuola, con elenchi da rifare per le assegnazioni interprovinciali. E da Cosenza arriva un monito che potrebbe estendersi a tutto il Paese, visto che quelle emesse il 18 agosto scorso sono le prime pronunce in materia a livello nazionale. Ma veniamo ai fatti.
Il Tar ha accolto i ricorsi promossi da oltre ottanta docenti iscritti nelle cosiddette Graduatorie a esaurimento (Gae), tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Valerio Zicaro e Giancarlo Scarpelli. Il Tribunale amministrativo regionale calabrese ha condiviso, in toto, le tesi dei docenti iscritti nelle Gae e ha annullato tutti gli atti e i provvedimenti emanati, lo scorso anno, dall’Ambito territoriale provinciale di Cosenza, dall’Ufficio scolastico regionale per la Calabria e dal Miur. L’Amministrazione, inoltre, è stata, inoltre, condannata al pagamento delle spese legali. Già nel marzo scorso i giudici amministrativi avevano accolta la richiesta di sospensione degli atti impugnati, intimando l’Amministrazione «al riesame della posizione dei ricorrenti, alla luce dei motivi di ricorso». Una decisione giudiziale disattesa dal Miur – con gravi responsabilità che, segnalano i legali in una nota, saranno sottoposte al vaglio dell’Autorità giudiziaria – e il Tribunale, all’esito dell’udienza pubblica tenutasi lo scorso 12 luglio 2017 ha accolto i ricorsi ordinando all’Amministrazione di darvi, immediata, esecuzione. La vicenda contenziosa trae origine dall’illegittima sequenza di provvedimenti adottati dall’Ufficio scolastico regionale per la Calabria e dall’Ambito territoriale provinciale di Cosenza, nella formazione delle graduatorie dei docenti per la susseguente assegnazione delle sedi e riguardante le disposizioni contenute nella legge numero 107/2015 (la cosiddetta legge sulla “buona scuola”).
In particolare, sulla base dell’“emendamento Puglisi” – che, lo scorso anno, aveva modificato la citata legge – e all’esito di una applicazione della norma ritenuta distorta, il Miur, ha illegittimamente estromesso i ricorrenti dall’assegnazione degli incarichi annuali in favore dei docenti aspiranti alle assegnazioni interprovinciali ovvero coloro i quali sono titolari di cattedra in altre province italiane. A questo punto, l’Atp di Cosenza e l’Usr della Calabria dovranno, per l’imminente avvio dell’anno scolastico, applicare il procedimento indicato dai ricorrenti e condiviso dal Tar Calabria.
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