REGGIO CALABRIA «Un giornalista con la qualifica di caporedattore, al quale vengono revocati incarichi di direzione apicali, non può essere privato delle funzioni proprie di direzione e coordinamento redazionale senza che si configuri un conseguente demansionamento e pertanto deve essere reintegrato in incarichi o funzioni corrispondenti al suo livello di inquadramento dirigenziale. È quanto ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria accertando il “demansionamento” subito dal giornalista Gianfranco Manfredi a partire dal 2012 presso l’Ufficio stampa del consiglio regionale della Calabria». Lo riferisce l’avvocato Massimo Cundari, presidente dei giuslavoristi Calabresi e docente di diritto del lavoro presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria che, insieme all’avvocata Ilaria Cairo, ha assistito nella causa il giornalista tuttora in servizio presso l’Ufficio stampa dell’assemblea regionale.
«Chiamato a pronunciarsi sul caso – prosegue la nota –, il giudice del lavoro di Reggio Calabria (con sentenza n. 157/2018) ha infatti tra l’altro così disposto: “…va dichiarato il diritto del ricorrente ad essere adibito alle mansioni corrispondenti a quella formale di inquadramento di caporedattore e, per l’effetto, ordina al consiglio regionale della Calabria e alla Regione Calabria, ciascuno per quanto di competenza, di adibire Manfredi Gianfranco alle mansioni equivalenti a quelle di inquadramento”. La Regione è stata quindi condannata a riassegnare immediatamente a Manfredi le mansioni proprie della qualifica di inquadramento, ossia di caporedattore, ed anche a corrispondergli le indennità fin qui illegittimamente omesse».
«Esprimo – dice Cundari – la mia viva soddisfazione per il risultato ottenuto in favore del dott. Manfredi, e mi auguro che ora l’amministrazione si conformi senza ulteriore indugio a quanto statuito dalla magistratura, così ponendo fine a una situazione di irregolarità che si è protratta già troppo a lungo».
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