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Revoca a ditta interdetta a Briatico, il Tar dà ragione al Comune

VIBO VALENTIA Il Tar, almeno per ora, dà ragione al Comune di Briatico in relazione alla revoca delle autorizzazioni a cinque strutture alberghiere che erano gestite da una società interdetta per m…

Pubblicato il: 16/02/2018 – 10:41
Revoca a ditta interdetta a Briatico, il Tar dà ragione al Comune

VIBO VALENTIA Il Tar, almeno per ora, dà ragione al Comune di Briatico in relazione alla revoca delle autorizzazioni a cinque strutture alberghiere che erano gestite da una società interdetta per mafia. I giudici amministrativi hanno infatti rigettato la richiesta di sospensiva avanzata dall’azienda che aveva la gestione di diversi alberghi nella cittadina costiera del Vibonese, due dei quali, tra l’altro, erano stati adibiti a centri di accoglienza per migranti. La vicenda era divenuta nota quando la Prefettura di Vibo aveva commissariato i centri di accoglienza (il Corriere della Calabria ne aveva rivelato i dettagli qui, qui e qui).
Il Comune di Briatico guidato da Andrea Niglia – che è anche presidente della Provincia di Vibo – aveva deciso autonomamente, una volta appreso delle interdittive antimafia a carico della società, di ritirare le Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) relative alle strutture alberghiere in questione. La società ha quindi chiesto l’annullamento, previa sospensione, della revoca disposta dal Comune di Briatico e degli atti ad essa collegati, ma il Tar Calabria ha rigettato la richiesta riconoscendo la legittimità del provvedimento deciso dall’amministrazione Niglia, rappresentata in giudizio dall’avvocato Antonio Fuscà.
I giudici hanno ritenuto che «secondo la più recente giurisprudenza amministrativa, anche le attività soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o a S.c.i.a. soggiacciono alle informative antimafia». Il Tar ha inoltre rilevato che «l’amministrazione straordinaria non esclude in toto il rischio che i provvedimenti impugnati intendono scongiurare» e che quindi «l’istanza di tutela cautelare non possa trovare accoglimento e che le spese della presente fase di giudizio debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza».

s. pel.

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