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La selezione “semiseria” dei manager sanitari

Il nostro è un Paese ove, per dirla alla Tomasi di Lampedusa, tutto cambia perché nulla cambi. Ciò accade anche con le riforme, atteso che la gran parte di esse non realizza alcun cambiamento reale…

Pubblicato il: 22/02/2018 – 9:22
La selezione “semiseria” dei manager sanitari

Il nostro è un Paese ove, per dirla alla Tomasi di Lampedusa, tutto cambia perché nulla cambi. Ciò accade anche con le riforme, atteso che la gran parte di esse non realizza alcun cambiamento reale.
Tra queste quella recata dal d.lgs. 4 agosto 2016 n. 171, riguardante la neo disciplina della dirigenza sanitaria, soprattutto in relazione al percorso di nomina dei direttori generali delle Asp e delle Aziende ospedaliere. Una nomina non più «delegata» alle Regioni bensì accentrata a livello nazionale attraverso l’istituzione di un elenco unico di soggetti idonei alla nomina.
Tra i titoli richiesti agli aspiranti vi è un attestato rilasciato dalle Regioni che certifichi la partecipazione ad un corso di formazione in materia di sanità pubblica e organizzazione sanitaria, oltre che alla solita laurea specialistica o magistrale, qualunque essa sia, e ad una comprovata esperienza di cinque anni ovvero di sette, rispettivamente, maturata nel settore sanitario e non.
Dunque, si ricorre ancora una volta ad un mero attestato e non già ad una comprovata formazione in materia di management pubblico e di organizzazione sanitaria. Quella degli attestati rappresenta la brutta abitudine italiana di ricorrervi per facilitare alla politica l’accesso alle nomine e ai clientes le carriere. Ecco perché gli attestati abbondano anche «in re stultorum», tant’è che quelli storicamente posseduti vengono spesso sanati rispetto ai maggiori requisiti sopravvenuti, allo scopo di garantire la permanenza nel ruolo di direttore regionale a chi ha inguaiato tutte le aziende ove è stato preposto. 
Tra i tanti attestati previsti nell’ordinamento:
1) due sono richiesti a posteriori:
a) quello posto a carico dei direttori generali già nominati, a 18 mesi dalla nomina (art. 3 bis, comma 4, d.lgs. 502/92); 
b) quello richiesto ai direttori responsabili di unità operative complesse, da esibire entro un anno dall’acquisizione della relativa responsabilità (artt. 15 e 16 quinquies d.lgs. 502/92 e DPR 484/1997);
2) uno è invece prescritto a priori: quello considerato come requisito di accesso per l’iscrizione  nell’elenco nazionale dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere (art, 1, comma 4, lett. c).
Relativamente ai primi due non sfugge l’inadeguatezza della previsione non affatto garante del risultato preteso, attesa la sottovalutazione che si fa ovunque di un siffatto percorso formativo, Regioni in primis.
Quanto all’ultimo, allo stato non è stato neppure perfezionato (ma neppure, ahinoi, pensato!) l’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni/Province Autonome previsto nel comma 4 dell’art. 1 del d.lgs. 171/2017, cui è subordinata l’organizzazione dei corsi dei quali si pretende l’attestato per iscrivere gli aspiranti alla carica di direttori generali delle aziende sanitarie (le nostre Asp) e ospedaliere del Paese.
Tutto questo sta comportando problemi ed esiti semiseri nella selezione del relativo management: a) escludendo candidati in possesso di titoli di studio universitari, del tipo Master di II livello specifici della durata di 1.500 ore; b) iscrivendo nell’elenco (spesso) i soliti noti che – nel sud del Paese – si sono resi protagonisti delle attuali rovine erogative e di bilancio.
Tutto questo a riprova di come in Italia vorrebbe imporsi il «cambiamento», l’inversione di rotta della sanità del Sud che miete danni gravi alla popolazione!
Concludendo, in questo strano Paese, che prevede nelle norme strumenti salvo poi non metterli a disposizione degli interessati, viene riconosciuto ad un corso – che allo stato sembra non possedere “né arte e né parte” – una validità che però viene negata ad un titolo universitario, cui tutta la disciplina della concorsualità pubblica riconosce un ampio peso con conseguente alta attribuzione di punteggio, quasi pari a quella internazionalmente conferita al dottorato di ricerca.

 

*docente Unical

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